Stretta sulla movida decisa da De Luca, arrivano i chiarimenti

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L’ordinanza n.75, emanata ieri dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, dispone, tra l’altro, che “con decorrenza immediata e fino al 7 ottobre 2020, salve ulteriori modifiche in conseguenza dell’andamento della situazione epidemiologica quotidianamente rilevata:
– l ‘esercizio e la fruizione delle attività connesse a Cinema, Teatri e Spettacoli dal vivo, Ristorazione e Bar, Wedding e Cerimonie, sono subordinati alla stretta osservanza delle misure di cui ai Protocolli allegati sub 1, 2, e 3 al presente provvedimento, che vengono approvati in sostituzione dei rispettivi Protocolli di settore da ultimo confermati con Ordinanza n. 72 del 24 settembre 2020;
– lo svolgimento di feste e di ricevimenti è consentito esclusivamente nel rispetto del limite massimo di n. 20 partecipanti per ciascun evento e nell’osservanza delle ulteriori misure di cui ai Protocolli di cui al punto 1.1; (omissis)
– resta sospesa l’attività di sagre e fiere e, in generale, ogni attività o evento il cui svolgimento o fruizione non si svolga in forma statica e con postazioni fisse”.

In seguito alla pubblicazione dell’ordinanza alla sede della Regione, sono pervenute diverse richieste di chiarimenti in ordine alla portata delle disposizioni, da parte di cittadini direttamente interessati ad eventi e ricevimenti già programmati per i prossimi giorni della settimana in corso e da parte di operatori del settore wedding e della ristorazione.

Pertanto, sentita l’Unità di Crisi regionale, è stato diffuso da Palazzo Santa Lucia il seguente documento con chiarimenti ed integrazione al provvedimento del governatore:
1. La disposizione di cui al punto 2. dell’Ordinanza n. 75 del 29.09.2020 (“Con decorrenza dal 1 ottobre 2020, lo svolgimento di feste e di ricevimenti è consentito esclusivamente nel limite massimo di n.20 partecipanti per ciascun evento e nell’osservanza delle ulteriori misure di cui ai Protocolli di cui al punto 1.1″”) a feste e ricevimenti, anche di matrimoni, svolti in locali pubblici o aperti al pubblico e in luoghi privati. Le norme precauzionali di cui ai Protocolli di settore richiamati al punto 1.1. della medesima ordinanza dovranno essere comunque osservate.
2. Con esclusivo riferimento alle feste e ricevimenti già organizzati ed in programma fino al 4 ottobre 2020, fermo restando l’obbligo di osservanza delle misure precauzionali sopra citate, l’indicato limite numerico non opera ove l’evento si svolga in forma statica (con soli posti a sedere preassegnati), con esclusione di buffet. La composizione dei singoli tavoli dovrà prevedere la partecipazione di soli congiunti.
3. Il limite numerico di n.20 partecipanti previsto dall’Ordinanza non si applica alle celebrazioni religiose, per le quali sono dettate apposite disposizioni per lo svolgimento in sicurezza nel Protocollo allegato al DPCM 7 agosto 2020.
4. Il citato limite massimo di n.20 partecipanti è riferito allo svolgimento di singole feste o ricevimenti e non costituisce limitazione ai “coperti” degli esercizi di ristorazione destinati all’utenza ordinaria, che non presenta rischi di assembramenti e di multipla e prolungata interazione personale tipica degli eventi con partecipazione di invitati.
5. Lo svolgimento di congressi, tipicamente in forma statica, non rientra nelle previsioni di sospensione di cui al punto 1.4. dell’Ordinanza.

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