“Constatato che il territorio comunale, durante la stagione estiva, può essere oggetto di eventi rilevanti per l’incolumità pubblica a seguito di incendi, a decorrere dal 15 giugno e fino al 20 settembre 2023 sono disposte le sotto elencate misure”. Il sindaco di Piano di Sorrento, Salvatore Cappiello, è stato il primo in penisola sorrentina ad emanare un’ordinanza anti-roghi.
Queste le disposizioni principali:
Sono tassativamente vietate:
l’abbruciatura di vegetali e sterpaglie, loro residui o altri materiali connessi all’esercizio dell’attività agricola nei terreni agricoli, anche se incolti, negli orti, giardini, parchi pubblici e privati;
in tutte le aree del territorio comunale a rischio di incendio boschivo è vietato accendere fuochi di ogni genere, far brillare mine o usare esplosivi, usare apparecchi a fiamma e/o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che provocano faville o brace, tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate, fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate, transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, abbandonare rifiuti nei boschi ed in discariche abusive.
esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come “lanterne volanti” dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici (con possibilità di deroga previa autorizzazione sindacale a specifiche condizioni).
È fatto obbligo ai proprietari o conduttori/detentori:
di mantenere puliti i luoghi di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte di uso privato ed i terreni non coltivati; qualunque sia il loro uso e destinazione, essi dovranno conservarli costantemente liberi da rifiuti anche se abbandonati da terzi. È fatto obbligo di conservare i terreni costantemente puliti evitando il vegetare di rovi, erbe infestanti, ecc. provvedendo all’esecuzione dello sfalcio dell’erba e sterpaglie, anche al fine di ridurre la proliferazione di insetti, topi, ratti, bisce, ecc.
di mantenere puliti i fondi rustici e urbani e di fabbricati, confinanti con strade statali, provinciali, comunali e vicinali da erbe e da arbusti i muri ed i cigli di proprio interesse, confinanti con le strade ed aree pubbliche, conservando in buono stato di conservazione, pulizia e manutenzione i fabbricati ed i muri di qualunque genere.
I proprietari, i gestori ed i conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive devono adottare idonei sistemi di difesa antincendio. Ai proprietari e i concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio, in serbatoi fissi, per uso domestico o commerciale, è fatto obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l’area circostante i serbatoi per un raggio non inferiore a m 6,00, fatte salve le disposizioni che impongono maggiori distanze. Ai proprietari e/o possessori delle aree boscate è fatto obbligo di provvedere al decespugliamento laterale dei boschi, in maniera da creare una fascia di rispetto, priva di vegetazione, tale da ritardare o impedire il propagarsi degli incendi.
Chiunque avvisti un incendio è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti Autorità locali, riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell’evento.