Il sindaco di Massa Lubrense, Lorenzo Balducelli, con un’ordinanza emanata nei giorni scorsi, ha intimato ai proprietari o detentori di fondi confinanti con tutte le strade cittadine, siano esse statali, provinciali, comunali, vicinali e sentieri di pubblico passaggio, di provvedere, entro il 4 giugno 2021, ad effettuare la bonifica della vegetazione che arriva ad invadere la sede stradale “a tutela e salvaguardia dell’igiene e salute pubblica, nonché della pubblica e privata incolumità”.
In particolare, il provvedimento del primo cittadino di Massa Lubrense, impone di effettuare “il taglio di tutte le essenze vegetali, sia verdi che secche, che restringono o invadono le sedi stradali, provvedendo, altresì per proprio conto, allo smaltimento dei rifiuti derivanti dai tagli e dalle potature”.
In pratica bisogna “potare siepi, rovi e rami di piante e alberi presenti nei propri fondi in modo che non protendano oltre il ciglio stradale e/o coprano la segnaletica verticale e la pubblica illuminazione”.
Nel caso, dopo il 16 giugno, venga accertato il mancato rispetto dell’ordinanza è prevista l’applicazione di una sanzione pecuniaria da 168 a 674 euro.
Dal Comune costiero si ricorda, inoltre, che in ottemperanza all’ordinanza n. 240 del 31 dicembre 2015 di regolamentazione delle attività di combustione del materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture, è fatto assoluto divieto di accendere fuochi dal 1 giugno al 30 settembre. Ciò significa che da oggi stop ai roghi di sterpaglie.
Il provvedimento stabilisce che dal 1 al 31 ottobre e dal 1 marzo al 31 maggio la combustione controllata deve essere
effettuata sul luogo di produzione stesso, in piccoli cumuli, nelle prime ore della giornata e, precisamente dalle
ore 5 alle ore 9; dal 1 novembre al 29 febbraio la combustione controllata deve essere effettuata sul luogo di produzione stesso, in piccoli cumuli, nelle prime ore della giornata e, precisamente dalle ore 7:30 alle ore 10:30.
“Durante tutte le fasi dell’attività e fino all’avvenuto spegnimento del fuoco – chiarisce Balducelli – deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fuoco o di persona di sua fiducia ed è severamente vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci. La combustione deve essere effettuata lontana dagli edifici di terzi, ad almeno 50 metri dalle abitazioni, dalle strade, da piantagioni, siepi e materiali infiammabili e ad una distanza non inferiore a 100 metri dalle zone boscate e centri abitati”.
Rimane vietata la combustione di materiali o sostanze diverse dagli scarti vegetali indicati nell’ordinanza. Il Comune, anche su segnalazione dei Carabinieri Forestali, ha facoltà di sospendere o di vietare la combustione dei residui agricoli all’aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni metereologiche o ambientali non favorevoli e di disporre il differimento di operazioni di bruciatura allorché sia necessaria l’effettuazione di una programmazione di tali attività, in considerazione di condizioni ed esigenze locali.
Le violazioni all’ordinanza e alle disposizioni di cui sopra saranno sanzionate penalmente, qualora si genera un incendio (Artt. 423, 423 bis e 449 C.P.) ed amministrativamente con la sanzione da 25 a 500 euro (art.7 bis D. L. vo 267/2000), con la sanzione da 516 a 3.098 euro (art. 59 e art. 17 bis, comma l T.U.L.P.S) da applicarsi con le
procedure stabilite dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazione alla presente ordinanza.