Il sindaco di Sorrento impone regole per la tenuta dei cani

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Il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, vara un’ordinanza attraverso la quale impone una serie di regole per contenere il fenomeno del randagismo, prevenire i rischi sanitari e per l’incolumità pubblica e garantire la salvaguardia dell’ambiente evitando inutili sprechi di risorse pubbliche. Il provvedimento punta anche a promuovere iniziative rivolte a favorire una corretta convivenza tra le persone e gli animali da compagnia, nel rispetto delle esigenze sanitarie, ambientali e del benessere degli animali, e richiamare l’attenzione dei proprietari/detentori dei cani e di chi ne ha la custodia, anche solo temporanea, sulla necessità di impedire che i migliori amici dell’uomo vaghino liberamente senza controllo e sporchino le strade, le piazze, i marciapiedi, gli attraversamenti stradali, gli accessi alle abitazioni, gli spazi prospicienti i negozi, i giardini e aree verdi pubbliche, o siano causa e vittime di sinistri stradali che potrebbero pregiudicare l’incolumità delle persone e degli stessi animali.

Nel varare l’ordinanza il primo cittadino di Sorrento tiene conto “delle reiterate segnalazioni della popolazione, che giungono al Comando di Polizia Municipale, in merito alla mancata custodia dei cani in luoghi pubblici da parte dei proprietari/detentori o di cani padronali spesso lasciati vagare incustoditi ed al fine di sollecitare una maggiore conoscenza ed attuazione, da parte dei proprietari/detentori, dei precisi obblighi ai quali sono tenuti».

Ci sono poi anche le “segnalazioni da parte dei frequentatori dei giardini pubblici, destinati alla ricreazione e allo svago, in particolare per le ripercussioni sulle fasce più esposte: bambini ed anziani, data la presenza in detti luoghi di deiezioni canine, abbandonate dai proprietari/detentori non curanti dell’obbligo di raccogliere e smaltire con mezzi adatti”.

Tenendo conto di tutta questa serie di problematiche il sindaco Coppola ha quindi emanato il dispositivo che impone il rispetto di un corposo elenco di regole da rispettare:

1. È assolutamente vietato ai proprietari o detentori di cani l’abbandono o l’omessa custodia;
2. È vietato qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali, ed in particolare privare gli animali
dell’acqua e del cibo necessario o sottoporre a temperature climatiche tali da nuocere alla loro salute;
3. Al fine di tutelare la salute ed il benessere animale, è vietato esibire o utilizzare cuccioli di animali per la pratica dell’accattonaggio. Per lo stesso fine è altresì vietato utilizzare, in ambienti o luoghi pubblici, animali di qualsiasi specie ed età tenuti in modo tale da suscitare l’altrui pietà (ad es. per: denutrizione, precarie condizioni di salute, impossibilità alla
deambulazione o comunque sofferenze varie);
4. Chiunque detiene animali deve averne cura e operare per la loro tutela e il loro benessere, garantendo la soddisfazione delle
fondamentali esigenze relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali;
5. Chiunque detiene cani a qualunque titolo e in qualunque sede (civile abitazione, rifugi, strutture di detenzione temporanea, aree urbane e rurali, aziende zootecniche, etc.), ha l’obbligo di provvedere, al fine di completare la identificazione di tutti i cani presenti nel territorio di questo Comune, alla registrazione, per il tramite dei Veterinari Pubblici dell’ASL competente per territorio o per il tramite di veterinari liberi professionisti abilitati per l’inserimento nell’anagrafe canina regionale mediante l’apposizione di microchip entro il secondo mese di vita. Per i cani di età superiore ai due mesi l’obbligo dell’identificazione e della registrazione deve avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla data della presente ordinanza, secondo le modalità stabilite dalla
Legge Regionale n. 3/2019;
6. È obbligatorio comunicare per iscritto al Servizio Veterinario territorialmente competente: le cessioni e le variazioni di
residenza entro 5 giorni; lo smarrimento, il furto o il ritrovamento del cane entro 3 giorni; il decesso entro 3 giorni dall’evento
allegando idonea documentazione di smaltimento della carcassa, secondo le vigenti normative;
7. Nelle abitazioni private è possibile tenere animali da compagnia in numero tale affinché la loro gestione non provochi carenze
igieniche che possano pregiudicare la salute pubblica e privata ed il benessere degli animali stessi;
8. Nessun animale può essere tenuto permanentemente su balconi o piccole terrazze; nel caso di ricovero in pertinenze esterne
dell’abitazione deve essere previsto per loro un idoneo riparo dalle intemperie, adeguato alle dimensioni dell’animale;
9. Le recinzioni della proprietà privata confinante con strade, luoghi pubblici o con altre proprietà private devono essere costruite e mantenute in modo idoneo per evitare che l’animale possa scavalcare, superarle o possa mordere od arrecare danni a persone ed
animali che si trovino dall’altra parte della recinzione o comunque sulla pubblica via;
10. L’accesso sui mezzi di trasporto pubblico è consentito ad animali da compagnia accompagnati dai loro padroni, alle seguenti
condizioni: nel caso di cani è prescritto l’uso del guinzaglio e della museruola, salvo eventuali esoneri certificati da un veterinario riguardanti animali con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche; se di piccola taglia, possono accedervi portati in braccio al proprietario/detentore o in un apposito trasportino; nel caso di gatti, è necessario l’uso del trasportino e comunque non possono occupare posti a sedere o ingombrare passaggi e portiere di salite e discesa;
11. Il trasporto di cani o di altri animali su veicoli è effettuato conformemente alle norme previste dal Codice della Strada e dal regolamento C.E. n.1/2005. Il conducente deve comunque adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed evitare pericoli e/o danni a tutti gli occupanti del veicolo o a terzi ed evitare durante il trasporto sofferenze all’animale;
12. Durante il trasporto e la sosta deve inoltre essere vietata l’esposizione degli animali ai raggi solari ed alle fonti eccessive di calore o di freddo per periodi comunque tali da compromettere il loro benessere;
13. I proprietari/detentori dei cani circolanti nelle vie pubbliche, nei luoghi aperti al pubblico, nonché nei luoghi in comune degli edifici condominiali devono condurli al guinzaglio ed avere al seguito strumenti idonei per la raccolta delle deiezioni oltre che una museruola rigida o morbida da applicare in caso di rischio per l’incolumità di persone o altri animali o su richiesta delle Autorità competenti. Nel caso di cani di indole aggressiva è sempre necessario applicare la museruola.
14. Nelle aree appositamente attrezzate i cani potranno essere condotti, sotto la responsabilità esclusiva del proprietario/detentore, come disciplinato dal Regolamento Comunale “REGOLAMENTO D’USO AREE DI SGAMBATURA CANI” approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 62 del 20.10.2021;
15. I proprietari/detentori di cani possono condurre i loro animali in tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi giardini, parchi ad esclusione dei luoghi in cui il loro accesso sia motivatamente inibito dal Comune e fatta salve eventuali specifiche regolamentazioni del loro accesso. Non è consentito, in ogni caso, l’accesso ai cani, ancorché accompagnati dal conduttore, nelle aree destinate ed attrezzate per particolari scopi, come le aree ginniche o aree giochi per bambini, anche se non segnalate, che siano chiaramente adibite a questo scopo dalla presenza di giochi e attrezzature fisse;
16. Chiunque somministra cibo a cani vaganti e/o a colonie feline ha l’obbligo di rispettare le norme per l’igiene del suolo pubblico e del decoro urbano evitando la dispersione di alimenti, provvedendo dopo ogni pasto alla pulizia della zona dove cani e gatti sono alimentati ed asportando ogni contenitore utilizzato per i cibi;
17. È proibito detenere, spargere, depositare, o disfarsi di esche avvelenate o altro materiale contenente veleni o sostanze tossiche o irritanti, salvo il caso delle operazioni di derattizzazione e disinfestazione da eseguire con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali;
18. Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimenti di sostanze velenose deve segnalarlo tempestivamente alle autorità competenti, indicando, ove possibile, specie, numero e sintomatologia degli animali avvelenati, le sostanze di cui si sospetta l’utilizzo nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati;
19. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, eseguite da ditte specializzate, devono essere condotte con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle persone e alle specie animali non bersaglio delle stesse e devono essere pubblicizzate dalle stesse ditte tramite avvisi scritti da diffondere nelle zone interessate con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo. Tali avvisi dovranno specificare il prodotto utilizzato e l’antidoto da utilizzare in caso di avvelenamento, gli elementi identificativi del soggetto responsabile del trattamento e la durata del trattamento stesso. Si deve limitare al massimo l’uso di colle, riservandole esclusivamente ai casi in cui non siano possibili altre modalità;
20. Al termine delle operazioni il responsabile della ditta specializzata deve provvedere alla bonifica del sito mediante ritiro delle esche non utilizzate e delle spoglie dei ratti o di altri animali infestanti dandone comunicazione all’Ufficio competente del comune;
21. Le indicazioni riportate nei punti 19 e 20 valgono anche per le attività di derattizzazione o disinfestazione eseguite da privato su suolo non recintato di proprietà.

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