MASSA LUBRENSE . Il sindaco Lorenzo Balducelli ha emanato un’ordinanza con la quale impone ai proprietari o detentori di fondi agricoli che confinano con tutte le tipologie di strade (statali, provinciali, comunali, vicinali e sentieri di pubblico passaggio), di provvedere, entro il 15 giugno, al taglio di tutte le essenze vegetali, sia verdi che secche, che restringono o invadono le sedi stradali, provvedendo, altresì, per proprio conto allo smaltimento dei rifiuti derivanti dai tagli e dalle potature. Il provvedimento dispone anche che bisogna fare in modo che le siepi, i rovi e i rami di piante e alberi presenti nei propri terreni non si protendano oltre il ciglio stradale e coprano la segnaletica verticale e la pubblica illuminazione.
Ai proprietari inadempienti sarà applicata una sanzione pecuniaria da 168 a 674 euro e conseguente sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo del ripristino, a proprie cure e spese, dello stato dei luoghi.
Inoltre, in base all’ordinanza che disciplina le attività di combustione del materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture, “è fatto assoluto divieto di accendere fuochi dal primo giugno al 30 settembre, mentre dall’1 al 31 ottobre e dal primo marzo al 31 maggio la combustione controllata deve essere effettuata sul luogo di produzione stesso, in piccoli cumuli, nelle prime ore della giornata e, precisamente dalle 5 alle 9”. Dal primo novembre al 29 febbraio l’accensione dei fuochi, sempre con le stesse modalità, è ammessa dalle 7:30 alle
10:30.
Durante tutte le fasi dell’attività e fino all’avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante
vigilanza da parte del produttore o del conduttore del falò o di persona di sua fiducia ed è severamente vietato
abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci. La combustione deve essere effettuata lontana dagli edifici di terzi, ad almeno 50 metri dalle abitazioni, dalle strade, da piantagioni, siepi e materiali infiammabili e ad una distanza non inferiore a metri 100 dalle zone boscate e centri abitati.
“Rimane vietata la combustione di materiali o sostanze diverse dagli scarti vegetali indicati nell’ordinanza”.
Il Comune, anche su segnalazione del Corpo Forestale dello Stato, ha facoltà di sospendere o di vietare la combustione dei residui agricoli all’aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni metereologiche o ambientali non favorevoli e di disporre il differimento di operazioni di bruciatura allorché sia necessaria l’ effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione di condizioni ed esigenze locali.
Le violazioni all’ordinanza e alle disposizioni in materia saranno sanzionate penalmente, qualora si generi un incendio oppure amministrativamente con la sanzione da 25 a 500 euro (art.7 bis D. L. vo 267/2000); con la sanzione da 516 a 3.098 euro (art. 59 e art. 17 bis, comma l T.U.L.P.S) da applicarsi con le procedure stabilite dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazione al provvedimento sindacale.