Sorrento. Sequestrato il Sedil Dominova

Questa mattina militari della Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Castellammare di Stabia, unitamente al personale della Guardia di Finanza – Stazione Navale di Napoli, in esecuzione di un decreto di sequestro preventivo emesso dal Tribunale partenopeo – Sezione del Riesame in data 16 ottobre 2026, in accoglimento dell’appello proposto dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata avverso un precedente provvedimento di rigetto del giudice per le indagini preliminari del tribunale oplontino, hanno proceduto al sequestro dell’immobile storico denominato “Sedil Dominova”, sito nel centro storico del Comune di Sorrento, in ordine al reato di cui agli artt. 633 e 639-bis del Codice Penale (invasione di terreni o edifici pubblici).

Il provvedimento cautelare costituisce l’esito di un’attività investigativa coordinata dalla Procura guidata da Nunzio Fragliasso che ha consentito di ricostruire la vicenda relativa all’occupazione del prestigioso edificio storico, risalente al XIV secolo, di proprietà del Comune di Sorrento e sottoposto a vincolo di tutela storico-artistica, nella disponibilità di un’associazione privata operante sul territorio, la Società Operaia di Mutuo Soccorso, in relazione alla quale è emerso un contrasto all’interno del Comune di Sorrento, tra la dirigenza amministrativa e la gestione commissariale straordinaria del prefetto Rosalba Scialla.

Il Tribunale del riesame è pervenuto all’adozione del provvedimento di sequestro, sulla scorta della ricostruzione degli accadimenti, di seguito riportata, come si legge nella relativa ordinanza. La perdurante occupazione dell’immobile in oggetto era stata ripetutamente segnalata con note del 30 marzo 2026 e del 3 aprile 2026 dal dirigente dell’Ufficio Patrimonio del Comune di Sorrento, evidenziando una serie di comportamenti asseritamente illegittimi del commissario straordinario e del sub commissario.

Il dirigente comunale aveva avviato l’attività di sgombero dell’immobile (al fine di promuovere l’utilizzo dello stesso per iniziative culturali, secondo criteri di rotazione, trasparenza e pubblicità) mediante messa in mora della società, con intimazione a lasciare il bene entro 10 giorni, cui seguiva un atto di diffida dello stesso dirigente a cui la società replicava, rifiutando il rilascio, ritenendolo illegittimo.

Interveniva la nota del 25 marzo 2026, a firma del sub commissario, secondo il quale la diffida del dirigente comunale non era conforme all’atto di indirizzo del commissario straordinario e alla disposizione “per le vie brevi” data all’ufficio legale del Comune di emettere un regolamento volto a lasciare l’immobile alla medesima società deputata a svolgere servizio di guardiania con utilizzo del bene, a rotazione con associazioni e per iniziative cittadine di carattere non politico.

Il dirigente comunale replicava con altra nota inviata sia al commissario straordinario, che al prefetto di Napoli, volta ad evidenziare la correttezza del proprio provvedimento, conforme sia alla nota del commissario straordinario del 19 marzo 2026 (che prevedeva l’utilizzo dell’immobile secondo criteri di rotazione, trasparenza e pubblicità e non certo il suo persistente affidamento alla società operaia), che alla ripartizione delle competenze tra i dirigenti e gli organi di indirizzo politico-amministrativo, di cui all’art. 107 Tuel.

Seguiva, ancora, una nota del commissario straordinario con la quale si ribadiva che il 19 marzo 2026 “per le vie brevi” aveva dato disposizione al responsabile del patrimonio comunale e all’ufficio legale di “redigere una convenzione con la società Operaia di Mutuo soccorso e un disciplinare sulle modalità di rotazione dell’utilizzo dell’immobile di cui trattasi da parte di associazioni ed organizzazioni del territorio”.

Con successiva nota del 30 marzo 2026, l’ufficio legale del Comune confermava l’occupazione abusiva dell’immobile ad opera della citata società, tenuto conto della scadenza del contratto di comodato del 23 dicembre 21.

Infine, il dirigente comunale segnalava di essere stato destinatario anche di una comunicazione di avvio di procedimento disciplinare (senza indicazione della relativa contestazione), su iniziativa del commissario straordinario dal quale avrebbe ricevuto plurime pressioni per concedere l’uso del locale alla società operaia, senza procedura di evidenza pubblica.

Il sequestro preventivo dell’immobile è stato disposto al fine di interrompere la prosecuzione del reato ed evitare di aggravarne le conseguenze.

Il procedimento pende nella fase delle indagini preliminari e l’indagato, in forza del principio costituzionale di presunzione di non colpevolezza, non può essere considerato colpevole sino a quando non sia intervenuta una sentenza irrevocabile di condanna.

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