Due euro per l’uso del bagno nonostante avesse consumato un caffè. E con tanto di scontrino fiscale (foto in alto). A denunciarlo è un anonimo avventore che ha inviato una segnalazione al deputato Francesco Emilio Borrelli.
“Questa sera eravamo a Sorrento io e la mia ragazza, la quale aveva urgente bisogno di un bagno – si legge -. Decidiamo di entrare in un bar nelle vicinanze dove consumo regolarmente e successivamente richiedo l’utilizzo del bagno, che aveva accesso con tornello e gettone, mi viene concesso accesso, ma alla cassa mi fanno comunque pagare 2 euro per l’utilizzo della toilette, alla richiesta di spiegazioni in quanto essendo io consumatore, i servizi igienici dovrebbero essere garantiti, mi viene detto “qua siamo a Sorrento non a Napoli” con una sottile vena di razzismo solo perché io non ero un “turista da spennare”.
A riguardo troviamo un articolo che riteniamo chiarificatore a firma di Lucia Izzo pubblicato sul sito del Codacons:
Nessun diritto all’utilizzo del bagno in bar e ristoranti, a meno di non aver consumato qualcosa presso l’esercizio commerciale. Il tema è di interesse diffuso perché praticamente a tutti è capitato di aver necessità di espletare necessarie esigenze fisiologiche fuori casa e di doversi infilare nel primo locale a disposizione. In effetti, la legge impone che nel locale, in quanto pubblico, debba essere presente una toilette, ma nessuna norma impone al proprietario del bar/ristorante/negozio di farvi accedere chiunque ne abbia necessità, compreso chi soffre di problemi alle vie urinarie. Diverso è il discorso in cui il personale nel bar o ristorante imponga il diritto al bagno solo solo ai clienti che abbiano “consumato”, ossia acquistato qualcosa, anche solo un caffè, un pacchetto di gomme o altro esborso anche minimo che in qualche modo “giustifichi” l’utilizzo del servizio igienico.
La normativa sull’uso del bagno nei locali pubblici
Il proprietario del bar o ristorante è tenuto ad avere una toilette a norma e funzionante, che possa essere utilizzato dal personale e dai clienti. In caso contrario, infatti, è passabile di sanzioni: l’avventore che si è visto rifiutare l’uso del bagno, ad esempio perché non c’è o è fuori uso, potrà chiamare le forze dell’ordine per una verifica. Ancor di più è tutelato il “cliente” ossia colui che ha ordinato e pagato una consumazione. Solo a costui, infatti, (salvo modifiche apportate dalle normative locali) l’art. 187 del Tulps (Testo unico delle leggi sulla Pubblica Sicurezza) riconosce il diritto ad avere un bagno messo a disposizione, gratuitamente, dal gestore dell’esercizio. Secondo la norma, infatti, gli esercenti non possono, senza un legittimo motivo, rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo. Il semplice “passante” che nulla acquista o consuma, invece, non potrà rivendicare alcun “diritto al bagno”, anche se affetto da serie patologie, a meno che l’esercente non sia particolarmente disponibile o comprensivo.
La sentenza del Tar
Una simile disciplina ha sollevato polemiche da più fronti: se da un lato gli esercenti dei locali si difendono sottolineando le spese di varia natura (manutentive, elettricità, acqua, sapone, carta igienica) a cui andrebbero incontro rendendo “promiscuo” l’accesso alle toilette, dall’altro i rappresentanti del Codacons (Coordinamento delle Associazioni per la Difesa dell’ Ambiente e dei Diritti degli Utenti e dei Consumatori) ritengono che “un locale pubblico debba sempre mettere i bagni a disposizione di tutti, salvo ovviamente casi eccezionali” per sensibilità verso i potenziali clienti. Sul dibattuto tema è intervenuta una sentenza del Tar Toscana, n. 691 del 18/2/2010. Il giudice amministrativo è partito dal presupposto che il pubblico esercizio è un’attività economica, preordinato alla soddisfazione dei clienti, pertanto i servizi igienici sarebbero riservati solo a quest’ultimi. Ancora, prosegue il provvedimento, “è agevole ribattere che una cosa è l’attività di pulizia e manutenzione di un locale destinato ad uso bagno, se ne possono far uso un numero limitato ed in una certa misura preventivabile di persone, tutt’altra cosa è tale attività, se a poter fruire del locale destinato a bagno è la generalità del pubblico, cioè, all’occorrenza, masse di persone ingenti e non predeterminabili (si pensi ad es. agli afflussi di pubblico, formato non soltanto da turisti, in occasione di famose manifestazioni culturali e cerimonie)”. Una sentenza che ha alimentato ancor di più le polemiche, soprattutto in virtù delle conseguenze che potrebbe subire il rifiuto dell’uso della toilette a persone affette da determinate patologie, o comunque in condizioni fisiche particolari, e non in possesso dei soldi per consumare. Per effetto del rifiuto, ad esempio, il “passante” costretto a trattenersi potrebbe anche subire un malore o altre conseguenze fisiche. Argomenti propugnati dai rappresentanti del Codacons che difendono l’uso delle toilette accessibile a tutti, secondo cui “resta inteso che l’utente che utilizza una toilette, dovrebbe prestare la massima attenzione nel mantenere pulito e funzionale il servizio, a maggior ragione se tale servizio viene usato gratuitamente”. Come in tutte le cose, conclude l’associazione, basterebbe il semplice buon senso per risolvere con facilità qualsiasi problematica.






