Massa Lubrense, scatta l’ordinanza che vieta di accendere fuochi

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MASSA LUBRENSE. Con l’innalzamento delle temperature diventano più rigide le disposizioni previste nell’ordinanza che disciplina le attività di combustione del materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture. Il provvedimento del sindaco di Massa Lubrense, Lorenzo Balducelli, prevede, infatti, che “è fatto assoluto divieto di accendere fuochi dal primo giugno al 30 settembre”. Lo stesso dispositivo, invece, stabilisce che “dal primo al 31 ottobre e dal primo marzo al 31 maggio la combustione controllata deve essere effettuata sul luogo di produzione stesso, in piccoli cumuli, nelle prime ore della giornata e, precisamente dalle 5 alle 9”. Dal primo novembre al 29 febbraio l’accensione dei fuochi, sempre con le stesse modalità, è ammessa dalle 7:30 alle
10:30.

Durante tutte le fasi dell’attività e fino all’avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante
vigilanza da parte del produttore o del conduttore del falò o di persona di sua fiducia ed è severamente vietato
abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci. La combustione deve essere effettuata lontana dagli edifici di terzi, ad almeno 50 metri dalle abitazioni, dalle strade, da piantagioni, siepi e materiali infiammabili e ad una distanza non inferiore a 100 metri dalle zone boscate e centri abitati. “Rimane vietata la combustione di materiali o sostanze diverse dagli scarti vegetali indicati nell’ordinanza”.

Il Comune di Massa Lubrense, anche su segnalazione del Corpo Forestale dello Stato, ha facoltà di sospendere o di vietare la combustione dei residui agricoli all’aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche o ambientali non favorevoli e di disporre il differimento di operazioni di bruciatura allorché sia necessaria l’effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione di condizioni ed esigenze locali.

Le violazioni all’ordinanza e alle disposizioni in materia saranno sanzionate penalmente, qualora si generi un incendio oppure amministrativamente con la sanzione da 25 a 500 euro (art.7 bis D. L. vo 267/2000); con la sanzione da 516 a 3.098 euro (art. 59 e art. 17 bis, comma l T.U.L.P.S) da applicarsi con le procedure stabilite dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazione al provvedimento sindacale.

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