Massa Lubrense. Obbligo di cura del verde e divieto di accendere fuochi

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Il sindaco di Massa Lubrense, Lorenzo Balducelli, ha firmato oggi l’ordinanza con la quale si ordina ai proprietari o detentori di fondi prospicienti tutte le strade statali, provinciali, comunali, vicinali e sentieri di pubblico passaggio, di provvedere alla corretta manutenzione del verde.

In particolare il provvedimento del primo cittadino impone “il taglio di tutte le essenze vegetali, sia verdi che secche, che restringono o invadono le sedi stradale provvedendo, altresì, per proprio conto, allo smaltimento dei rifiuti derivanti dai tagli e dalle potature”.

Allo stesso tempo scatta l’obbligo di “potare siepi, rovi e rami di piante e alberi presenti nei propri fondi in modo che non si protendano oltre il ciglio stradale o coprano la segnaletica verticale e la pubblica illuminazione”.

Dal Comune di Massa Lubrense si ricorda inoltre, che in ottemperanza ai Decreti Regionali degli anni passati è regolamentata l’attività di divieto di combustione del materiale agricolo e forestale derivanti da sfalci, potature o ripuliture.

In particolare, per quest’ultima parte, è previsto il divieto di combustione dei residui vegetali agricoli e forestali nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarato dalla Regione (art. 182, comma 6-bis, D.Lgs. n. 152 del 2006); divieto di abbruciamento delle stoppie ed erbe infestanti, anche negli incolti, dal 1° giugno al 20 settembre (art. 25, c.1 lett. f, Legge regionale n. 26/2012). E ancora. Divieto di accendere fuochi all’aperto nei boschi e fino ad una distanza di 100 metri da essi, nonché nei pascoli (art. 75, c. 1 e 3, Reg. regionale tutela patrimonio forestale n. 3/2017);

Previsto, inoltre, il divieto di compiere le seguenti attività nei boschi e nei pascoli (art. 75, c. 4, Reg. regionale tutela patrimonio forestale n. 3/2017):
– usare motori o fornelli che producano faville o brace;
– usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
– far brillare mine;
– fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio come, ad esempio:
– gettare fiammiferi o sigarette accese;
– sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti.

C’è anche il divieto di accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo o mongolfiere di carta, meglio note come “lanterne volanti”, dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici a una distanza non inferiore a 1 km dalle superfici boscate e pascoli, salvo eventuali deroghe autorizzate con Ordinanza del Sindaco nel caso di manifestazioni pubbliche, con l’apprestamento di relative misure di prevenzione incendi. Per le trasgressioni al presente divieto si applicano le sanzioni previste dal c.6, art.10, della legge 21 novembre 200, n.353 e ss.mm.ii.

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