L’Eav licenzia furbetto della 104, il Tribunale lo reintegra con una legge di epoca fascista

eav_bus1

Potrà tornare al suo posto di lavoro ottenendo anche gli stipendi arretrati e perfino un risarcimento. Un dipendente Eav che due anni fa fu licenziato perché aveva abusato dei permessi della legge 104 (quella che consente di assistere i parenti invalidi o con disabilità) viene reintegrato. È quanto ha stabilito la Corte di Appello di Napoli ribaltando la sentenza di primo grado con la quale era stato confermato il licenziamento.

L’autista di pullman in servizio ad Ischia deve dire grazie ad un regio decreto firmato da re Vittorio Emanuele III nel 1931, in pieno periodo fascista. Disposizione che regola tuttora i rapporti collettivi di lavoro nel comparto del trasporto pubblico italiano. Si tratta dello stesso regio decreto che contempla il biglietto gratis per i dipendenti delle aziende di trasporto ed i loro familiari.

Gli avvocati del dipendente Eav hanno evidenziato che nell’iter che aveva portato al licenziamento del loro assistito l’azienda non aveva applicato le regole di quel decreto in base al quale il licenziamento avrebbe dovuto essere deciso dopo la valutazione di un consiglio di disciplina, con una formale contestazione e la possibilità, da parte del lavoratore, di argomentare le proprie ragioni. L’Eav aveva, invece, ritenuto di applicare i procedimenti previsti dallo Statuto dei Lavoratori. Così i giudici della Corte d’Appello hanno dato ragione al dipendente, riscontrando una violazione del procedimento disciplinare.

La vicenda che portò al licenziamento dell’autista risale al dicembre del 2016. Per due domeniche consecutive, l’uomo aveva chiesto e ottenuto di usufruire dei permessi previsti dalla legge 104/92 per assistere la madre, ma in realtà non era mai andato presso l’abitazione della donna. L’Eav lo “pizzicò” grazie ad un’agenzia investigativa privata, ingaggiata proprio per stanare i furbetti del cartellino e della 104. I poliziotti privati lo seguirono e riscontrarono l’abuso. Nei suoi confronti scattò prima la sospensione e successivamente il licenziamento, confermato anche da una sentenza di primo grado del Tribunale di Napoli.

Ora la Corte d’Appello rimette tutto in discussione condannando la società alla reintegra del ricorrente nel rapporto di lavoro, nonché al pagamento in suo favore di un’indennità risarcitoria pari a 12 mensilità commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dallo stesso percepita (pari ad euro 2.469,53), con decorrenza dal giorno del recesso e fino alla reintegrazione”. I legali dell’Eav, comunque, già annunciano il ricorso in Cassazione.

Scarica l’app SorrentoPress per rimanere sempre aggiornato
Download on app storeDisponibile su Google Play
La pharmacie en ligne | Behandlung der erektilen Dysfunktion | Hoe Viagra te kopen op internet | Pillole per la disfunzione erettile | Píldoras para la disfunción eréctil en línea