I nostri soldi, la rubrica finanziaria di SorrentoPress: Il Bail-in

Da oggi prende il via una rubrica settimanale che dedichiamo all’economia. In questo percorso di conoscenza del complesso mondo finanziario ci accompagnerà Gennaro Ruggiero, attento analista delle dinamiche che ruotano intorno ai nostri soldi. Il primo appuntamento è dedicato al Bail-in, argomento di cui si parla tanto, che, però, risulta molto ermetico per i risparmiatori, i quali possono rischiare i propri investimenti. Noi cerchiamo di fare un po’ di luce.

Dal Bail-Out Al Bail-in

Dal primo gennaio 2016 è stata applicata la direttiva del cosiddetto bail-in: un meccanismo imposto dalla direttiva europea Brrd (Banck recovery and resolution directive), che costringe azionisti, obbligazionisti e correntisti di una banca in difficoltà a diventare partecipi delle sue perdite.

Questo particolare sistema, che molti hanno paragonato al prelievo forzoso, prende il posto del precedente bail-out, ovvero la prassi secondo cui il salvataggio di un ente creditizio veniva preso in carico dallo Stato e quindi, di rimbalzo, erano tutti i contribuenti che pagavano l’intervento, spesso attraverso un aumento della tassazione necessario a colmare il deficit prodotto per il salvataggio.

Chi paga, cosa e quando?

Con la nuova riforma, solo in caso di necessità, potrà effettivamente avvenire il prelievo forzoso dal conto corrente dei clienti di una banca. Ma i correntisti non saranno i primi della lista. Infatti, la nuova normativa prevede che le figure vengano coinvolte in questa successione:
azionisti: coloro che hanno comprato azioni della banca e che le detengono in portafoglio.
obbligazionisti: coloro che hanno in portafoglio obbligazioni emesse dallo stesso istituto, in questo ordine:
prima i possessori di obbligazioni subordinate (una categoria di bond più rischiosa);
poi i possessori di obbligazioni (sempre emesse dalla stessa banca in difficoltà) della categoria senior (meno rischiosa);
correntisti: coloro che possiedono un conto corrente nella specifica banca.

Bail-in e conto corrente: “E se succede, quanto pagano i correntisti?”

Solo nell’eventualità in cui l’intervento degli azionisti e degli obbligazionisti non dovesse riuscire a ripristinare l’equilibrio economico dell’istituto finanziario in crisi, ci si affiderà ai risparmi dei correntisti attingendo esclusivamente alla parte eccedente i 100mila euro (sotto questa soglia c’è la garanzia del fondo di tutela dei depositi interbancari).

Dato che la copertura del fondo di tutela dei depositi interbancari opera per istituto e per correntista:
in presenza di conto cointestato tra coniugi, l’assicurazione risponde fino ad un massimo di 200mila euro;
in presenza di una pluralità di conti presso la medesima banca intestati allo stesso risparmiatore, il risarcimento ottenibile non supera quota 100mila euro;
in presenza di un titolare con più conti in diversi enti bancari, il rischio c’è solo per la somma superiore ai 100mila euro del conto fornito dalla banca in difficoltà (gli altri conti non possono essere toccati).

Un’ultima importante precisazione riguarda i titoli finanziari e i prodotti di investimento non legati alla banca in difficoltà ma posseduti nel deposito titoli della stessa banca.
Questi non rientrano nel piano di salvataggio e non vengono toccati, perché in quel caso la banca in difficoltà offre solo la funzione di custodia titoli.

Questo al momento è il panorama sulla scottante questione del bail-in: una serie di chiarimenti per non andare nel panico e comprendere al meglio cosa accade.

Partendo da questo patrimonio di conoscenze base, scopriamo insieme come “diversificazione” e soprattutto “autonomia” dei fondi contribuiscano ad estinguere gli impatti di eventuali bail-in per gli investitori.

Cosa accadrebbe se… la Banca in cui il fondo ha investito fosse coinvolta in un bail-in?

La diversificazione fa sì che il fallimento di una delle società emittenti i titoli in cui il fondo ha investito avrebbe un effetto sul valore del fondo stesso molto limitato. Il numero di titoli presenti nel portafoglio, tranne rare eccezioni, varia da 50, per i portafogli “concentrati”, a oltre 200 per quelli più diversificati. Questo ha fatto sì che le crisi bancarie più recenti, pur avendo avuto un impatto rilevante sui corsi azionari delle aziende coinvolte, abbiano avuto un effetto minimo o addirittura trascurabile sui fondi che vi investivano.

Cosa accadrebbe se… la Banca presso cui ho sottoscritto il fondo fosse coinvolta in una procedura di bail-in?

In tal caso, il patrimonio del fondo e di conseguenza le azioni/quote dell’investitore non subirebbero alcun danno patrimoniale, in quanto tale patrimonio è separato da quello del Soggetto Collocatore. Qualora il fondo fosse investito anche in titoli emessi dal collocatore, il patrimonio del comparto ne risentirebbe in conseguenza alla svalutazione della partecipazione. Operativamente, l’investitore potrà optare tra due soluzioni, trasferendo la propria posizione presso un altro soggetto collocatore oppure richiedendo al Sip (Soggetto Incaricato dei Pagamenti, precedentemente conosciuto come Banca Corrispondente) il rimborso delle proprie azioni/quote. Dal momento che le azioni/quote sono registrate nel Registro della Sicav/Fondo a nome del Sip/Collocatore, potrebbe essere necessaria la certificazione (ad esempio da parte di un pubblico ufficiale) dell’autenticità della richiesta di cambio collocatore / rimborso presentata dall’investitore.

Cosa accadrebbe se… il Soggetto Incaricato dei Pagamenti (precedentemente conosciuto come Banca Corrispondente) fosse coinvolto in un bail-in?

Anche in questo caso il patrimonio del fondo e di conseguenza le azioni/quote dell’investitore non subirebbero un danno di tipo patrimoniale, in quanto tale patrimonio è separato da quello del Soggetto Incaricato dei Pagamenti. Operativamente, l’investitore potrà anche in questo caso decidere se trasferire la propria posizione presso un altro Sip oppure richiedere il rimborso delle proprie azioni/quote.

Cosa accadrebbe se… il bail-in coinvolgesse la Banca Depositaria?

Anche in questo caso, il patrimonio del fondo e di conseguenza le azioni/quote dell’investitore non subirebbero un danno di tipo patrimoniale. Il patrimonio della Sicav/Unit Trust, di proprietà degli investitori, é infatti separato da quello della banca depositaria, senza alcuna possibilità per i creditori di quest’ultima di aggredirlo.

Per concludere
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Le nuove procedure di salvataggio interno, o bail-in, coinvolgono, oltre ai creditori dell’istituto e ai correntisti, i titolari di strumenti finanziari emessi dalla banca, in ordine di rischiosità degli stessi (azioni, obbligazioni convertibili, obbligazioni subordinate e non garantite). Questi titoli possono essere oggetto di investimento da parte di un fondo comune, ma la diversificazione strutturale dei fondi di fatto limita o addirittura annulla gli eventuali effetti di eventi straordinari sul valore delle quote. Al contempo, godendo di uno status di separazione patrimoniale, i fondi non possono essere impattati direttamente dall’eventuale bail-in di uno o più soggetti coinvolti nel collocamento (come Banca Collocatrice, Sip o Banca Depositaria).

Consulente Finanziario
Gennaro Ruggiero
Per contatti
e-mail: gennaro.ruggiero@allianzbank.it
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