SANT’AGNELLO. Il Comune non può acquisire al proprio patrimonio un’area più vasta rispetto a quella su cui sorge una costruzione abusiva. È su questo principio che si basa la sentenza con cui il Tar ha recentemente condannato il Comune di Sant’Agnello. I giudici amministrativi hanno accolto il ricorso proposto dal proprietario di un fondo che si trova tra via La Rocca e via Passarano.
La questione risale al febbraio del 2009, quando gli agenti della polizia municipale accertano che l’uomo, assistito dall’avvocato Paola Astarita, non ha demolito il manufatto abusivo che aveva costruito sul proprio terreno. A quel punto il Comune decide di acquisire l’area come prevede la normativa. L’ente di piazza Matteotti, però, annette al proprio patrimonio non solo la zona dove si trova l’edificio abusivo e quella immediatamente confinante, ma l’intero lotto, ossia quasi 1.400 metri quadrati di terreno, nonostante la superficie delle opere abusive non superi i 150.
La decisione del Comune è legata alla necessità di accedere più comodamente alla zona dove è stata realizzata la costruzione ed evitare problemi per la demolizione. Il proprietario, quindi, si rivolge al Tar che gli dà ragione. Secondo i giudici del Tar, acquisendo al proprio patrimonio un’area dieci volte più estesa di quella interessata dall’abuso edilizio, il Comune ha violato il principio di proporzionalità tra la sanzione e l’entità della costruzione illegittima.