A Piano di Sorrento un incontro sulla prevenzione delle frodi

etichettatura

PIANO DI SORRENTO. Sempre nell’ottica di informare il cittadino su come far valere i propri diritti e su cosa fare per compiere sempre scelte consapevoli per evitare le frodi e mangiare sano, l’Adiconsum della Penisola Sorrentina ha organizzato un incontro pubblico sul tema “Contraffazioni alimentari: l’etichettatura come strumento di tutela”.

L’evento, aperto alla cittadinanza della penisola sorrentina, si terrà presso i locali dell’Unitre che sorgono all’interno della Biblioteca Comunale di Piano di Sorrento, mercoledì prossimo, 17 ottobre 2018, a partire dalle ore 17.

In Italia, a partire dal 13 dicembre 2014 gli operatori del settore sono obbligati a rispettare le disposizioni generali del Regolamento (UE) 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che aggiorna e semplifica le norme precedenti sull’etichettatura degli alimenti.

L’obiettivo del regolamento è quello di assicurare un’informazione chiara e corretta, in modo da non indurre il consumatore in errore sulle caratteristiche, le proprietà o gli effetti dei prodotti che acquistano.

L’operatore è responsabile delle informazioni fornite sull’etichetta.

Quando gli alimenti sono preimballati, le informazioni obbligatorie devono comparire sul preimballaggio o su un’etichetta a esso apposta.

Quando gli alimenti non sono preimballati, le informazioni sugli alimenti devono essere trasmesse all’operatore che riceve tali alimenti affinché quest’ultimo possa fornirle al consumatore finale.

Ci sono informazioni che l’etichetta deve contenere obbligatoriamente ed altre facoltative.

L’etichetta apposta su un alimento dove contenere obbligatoriamente le seguenti informazioni:
la denominazione dell’alimento
l’elenco degli ingredienti
qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell’allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata
la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti
la quantità netta dell’alimento
il termine minimo di conservazione o la data di scadenza
le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d’impiego
il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare di cui all’articolo 8, paragrafo 1;
il paese d’origine o il luogo di provenienza ove previsto all’articolo 26
le istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell’alimento;
per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo;
una dichiarazione nutrizionale
Tutte le indicazioni devono essere stampate in modo chiaro e leggibile; il carattere deve avere una dimensione non inferiore a 1,2 mm mentre nelle confezioni più piccole il carattere non deve essere inferiore a 0.9 mm.

Le informazioni fornite su base volontaria devono soddisfare i seguenti requisiti:
non inducono in errore il consumatore
non sono ambigue né confuse
si basano, se del caso, su dati scientifici pertinenti
non possono occupare lo spazio disponibile in etichetta per le informazioni obbligatorie

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