Referendum costituzionale, i contenuti della riforma

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Mancano due giorni all’appuntamento con il voto referendario per l’approvazione della cosiddetta Legge Boschi di riforma della Costituzione già approvata dai due rami del Parlamento. Mentre i politici discutono con toni più o meno accesi del Si e del No, in tanti non sanno nemmeno esattamente su cosa sono chiamati ad esprimersi.

Chiariamo, innanzitutto, che si tratta di un referendum “confermativo” per cui non è necessario raggiungere un quorum, ma sarà valido qualunque sia il numero degli elettori che si recheranno alle urne. Si voterà su un’unica scheda che racchiude in estrema sintesi la domanda “siete favorevoli oppure no alla riforma costituzionale”. I seggi, inoltre, saranno aperti solo nella giornata di domenica 4 dicembre dalle 7 alle 23. Per votare è sempre necessario esibire un documento di identità valido e la tessera elettorale.

Per il resto di seguito forniamo un prospetto alquanto semplice e schematico sulle novità previste dalla riforma su cui ciascuno potrà farsi la propria idea:

FINE DEL BICAMERALISMO PARITARIO – Le due Camere non avranno le medesime funzioni, come invece è stato fin qui dalla nascita della Repubblica.

LA CAMERA DEI DEPUTATI – Sarà composta come oggi di 630 membri e voterà da sola la fiducia al Governo. Solo la Camera, si legge nel cosiddetto Ddl Boschi: “esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell’operato del Governo”. Questo significa che le leggi, con alcune eccezioni, verranno approvate dalla sola Camera dei Deputati.

IL NUOVO SENATO – Pur continuando a chiamarsi Senato “della Repubblica”, sarà in realtà composto da 100 senatori (oggi sono 315): 95 eletti dai Consigli regionali: tra i consiglieri regionali (74 eletti) e tra i sindaci (21 uno per Regione), cui andranno aggiunti altri 5 nominati per meriti particolari dal Capo dello Stato che resteranno in carica per 7 anni (l’evoluzione degli attuali senatori a vita) e i presidenti emeriti della Repubblica in carica invece a vita.

CHE COSA FARA’ – Il Senato parteciperà alla pari dell’iter legislativo solo su riforme e leggi costituzionali. Per quanto riguarda le leggi ordinarie, potrà chiedere alla Camera di modificarle, ma la Camera avrà facoltà di ignorare la richiesta. Se la modifica avrà come oggetto una legge che regola il rapporto tra Stato e Regioni, la Camera potrà respingere la modifica chiesta dal Senato soltanto con un voto a maggioranza assoluta (50%+1 degli aventi diritto).

ELEZIONE DEI SENATORI – Il Senato non sarà eletto direttamente dai cittadini, che potranno però indicare i consiglieri regionali che saranno anche senatori contestualmente alle elezioni amministrative per il rinnovo dei Consigli regionali. Le modalità di questa indicazione tuttavia sono da definire, perché il Ddl rimanda la questione a una successiva legge ordinaria. I consiglieri-senatori saranno distribuiti tra le Regioni in proporzione alla popolazione e i Consigli regionali eleggeranno i senatori tra i propri componenti con metodo proporzionale. Un senatore per ogni Regione dovrà essere eletto tra i sindaci. Scompare il vincolo dell’età minima a 40 anni per i senatori.

INDENNITA’ NO, IMMUNITA’ SI’ – I nuovi senatori non percepiranno indennità parlamentare oltre lo stipendio di amministratori locali, ma godranno delle stesse tutele dei deputati, compresa l’immunità parlamentare. Questo significa che non potranno essere arrestati o sottoposti a intercettazione e perquisizione, da parte della magistratura, senza l’autorizzazione della Camera di appartenenza (una tutela che sindaci e consiglieri regionali non senatori non hanno).

STATO-REGIONI – Con l’intento di ridurre l’elevato conflitto di competenze tra Stato e Regioni, moltiplicato dalla riforma del Titolo V della Costituzione del 2001, saranno riportate allo Stato competenze in materia di energia, infrastrutture strategiche e sistema nazionale di protezione civile. E su proposta del governo, la Camera potrà approvare leggi anche nei campi di competenza normalmente delle Regioni, “quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell’interesse nazionale”.

VOTO VELOCE PER LE LEGGI PROPOSTE DAL GOVERNO – Con lo scopo di accelerarne l’approvazione, i Regolamenti parlamentari dovranno indicare un tempo certo per il voto dei Disegni di legge di iniziativa governativa. Saranno però più stretti i limiti posti al Governo sui contenuti dei Decreti legge.

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA – Attualmente il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune con la partecipazione dei delegati regionali (tre per ogni Regione, 1 per la Valle D’Aosta). Se il Ddl Boschi supererà il referendum popolare: il nuovo Presidente della Repubblica sarà eletto dai 630 deputati e dai 100 senatori (senza delegati perché le regioni sono già rappresentate nel nuovo Senato). Per i primi tre scrutini occorreranno i due terzi degli aventi diritto, poi dal quarto si scenderà ai tre quinti; dal settimo scrutinio basteranno invece tre quinti dei votanti (oggi il quorum prevede la maggioranza assoluta degli aventi diritto dalla quarta votazione in poi).

CORTE COSTITUZIONALE – Dei 15 giudici Costituzionali, 3 saranno eletti dalla Camera e 2 dal Senato, oggi sono eletti dal Parlamento in seduta comune.

REFERENDUM – Il Ddl introduce un quorum più basso per i referendum abrogativi promossi con almeno 800.000 firme: per renderlo valido basterà la metà degli elettori delle ultime elezioni politiche, anziché la metà degli iscritti alle liste elettorali, come già avviene e come continuerà ad avvenire per quelli con 500.000 firme. Vengono introdotti con la riforma i referendum propositivi: una legge ordinaria ne stabilirà le modalità di attuazione.

DDL DI INIZIATIVA POPOLARE – Salgono da 50.000 a 150.000 le firme necessarie per presentare un Disegno di legge di iniziativa popolare. Però i regolamenti della Camera dovranno indicare tempi precisi di esame, clausola che oggi non esiste.

LEGGE ELETTORALE – Il Ddl Boschi, visto l’esito del cosiddetto “porcellum” dichiarato incostituzionale dalla Consulta dopo oltre otto anni dall’entrata in vigore, introduce il ricorso preventivo sulle leggi elettorali alla Corte Costituzionale su richiesta di un quarto dei componenti della Camera. Tra le norme transitorie è prevista anche la possibilità di ricorso preventivo già in questa legislatura. Anche l’Italicum potrebbe culminare preventivamente all’esame della Corte.

PROVINCE – Scompaiono dalla Costituzione le province, un atto necessario per consentire di cancellarle definitivamente.

CNEL – Viene soppresso il Consiglio Nazionale Economia e Lavoro, organo costituzionale ausiliario secondo la Carta del 1948.

Questi, quindi, gli argomenti alla base del quesito referendario. Con il Si verrà dato il via libera definitivo alla riforma, con il No, invece, tutto resterà esattamente come ora. Ad ognuno la scelta secondo le proprie idee.

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