Elezioni: Tutte le istruzioni su come si vota

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Mancano poche ore all’apertura dei seggi e le nuove modalità di voto stabilite dalla recente normativa, stanno creando dubbi negli elettori. Per quanti non avessero ancora le idee chiare sulle modalità per esprimere il proprio consenso, riportiamo un dettagliato vademecum che si riferisce alle elezioni per i Comuni sopra i 15mila abitanti (come è il caso di Sorrento), per quelli sotto i 15mila votanti (tra i quali rientra Massa Lubrense) e per il rinnovo del Consiglio regionale.

Come si vota nei Comuni con popolazione oltre i 15000 abitanti (Sorrento)
La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, sotto il quale sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato.
L’elettore, con la matita copiativa, potrà esprimere il proprio voto:
– per una delle liste tracciando un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso è valido sia per la lista votata sia per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato;
– per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul rettangolo recante il relativo nominativo, e sul contrassegno della lista o di una delle liste collegate al candidato sindaco stesso; anche in questo caso esprime un voto valido sia per il candidato alla carica di sindaco sia per la lista collegata prescelta;
– per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul rettangolo recante il relativo nominativo, e per una lista non collegata tracciando un altro segno sul relativo contrassegno; il voto così
– espresso è attribuito sia al candidato alla carica di sindaco sia alla lista prescelta non collegata (c.d. “voto disgiunto”);
– per un candidato a sindaco tracciando un segno sul rettangolo recante il relativo nominativo, non segnando alcun contrassegno di lista; il voto così espresso è attribuito solo al candidato alla carica di sindaco;
– solo per candidati alla carica di consigliere comunale, scrivendone il nominativo (solo il cognome o, in caso di omonimia, il cognome e nome e, ove occorra, data e luogo di nascita) nelle righe stampate a fianco del contrassegno della lista di appartenenza dei candidati votati, anche senza segnare il contrassegno della lista stessa; in tal caso il voto è valido sia per i candidati consiglieri votati, sia per la lista cui essi appartengono, sia infine per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato, salvo che l’elettore non si sia avvalso della facoltà di esprimere un voto disgiunto.
E’ importante evidenziare che: le preferenze devono essere manifestate, esclusivamente, per candidati compresi nella lista votata. Ogni elettore può manifestare non più di due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale; nel caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, a pena di annullamento della seconda preferenza. Nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, qualora nessun candidato abbia conseguito la maggioranza dei voti validi, per l’elezione del sindaco si procede al turno di ballottaggio tra i due candidati più votati.

Come si vota nei Comuni con popolazione con popolazione sino a 15.000 abitanti (Massa Lubrense)
L’elettore, con la matita copiativa, potrà esprimere il proprio voto:
– tracciando un solo segno di voto sul contrassegno di lista; in questo caso esprime un voto valido sia per la lista votata, sia per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato;
– tracciando un segno di voto sia sul contrassegno di lista, sia sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata; anche in questo caso esprime un voto valido sia per il candidato alla carica di sindaco, sia per la lista ad esso collegata;
– tracciando un segno di voto solo sul nominativo di un candidato alla carica di sindaco; anche in questo caso il voto è valido sia per il candidato alla carica di sindaco, sia per la lista ad esso collegata;
– manifestando il voto di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale; l’elettore infatti può scrivere il nominativo (solo il cognome o, in caso di omonimia, il cognome e nome e, ove occorra, data e luogo di nascita) nelle righe stampate sotto il contrassegno della lista di appartenenza dei candidati votati, anche senza segnare il contrassegno della lista stessa; in tal caso il voto è valido sia per i candidati consiglieri votati, sia per la lista cui appartengono i candidati votati, e sia per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato.
Le preferenze devono essere manifestate, esclusivamente, per candidati compresi nella lista votata. Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ogni elettore può manifestare un solo voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale; nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti ogni elettore può manifestare non più di due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale; nel caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, a pena di annullamento della seconda preferenza. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti si procede al turno di ballottaggio per l’elezione del sindaco solo in caso di parità di voti fra i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Come si vota per il Consiglio regionale della Campania
La scheda è suddivisa in parti uguali: nelle parti a sinistra sono riportati i simboli della lista o delle liste collegate a ciascun candidato presidente, laddove siano state presentate e ammesse; nelle parti a destra sono indicati i candidati presidente; accanto ad ogni lista è riportato lo spazio per esprimere le preferenze per i candidati consiglieri regionali.
– Ciascun elettore può votare solo per il candidato presidente tracciando un segno sul nome; in questo caso il voto non si estende ad alcuna delle liste collegate.
– Nel caso in cui l’elettore tracci un unico segno sulla scheda a favore di una lista, il voto s’intende espresso anche a favore del candidato presidente ad essa collegato.
– Ciascun elettore può, altresì, votare per una lista e per un candidato alla carica di Presidente, non collegato alla lista prescelta (cosiddetto voto disgiunto).
– L’elettore può esprimere, nelle apposite righe della scheda, uno o due voti di preferenza, scrivendo almeno il cognome dei due candidati consiglieri compresi nella lista stessa.
– Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l’altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena l’annullamento della seconda preferenza.
In Regione Campania non è previsto il ballottaggio e viene eletto Presidente il candidato che riceve il maggior numero di voti. Il premio di maggioranza prevede il 60% dei seggi, mentre la soglia di sbarramento è al 3%.

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