Dal prossimo weekend scatta la ztl della Marina Grande di Sorrento

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A partire da sabato prossimo, 8 maggio 2021, e fino alla fine di ottobre, torna la zona a traffico limitato nel borgo marinaro di Sorrento. L’intera via del Mare e via Marina Grande saranno chiuse al transito e alla sosta dei veicoli, eccetto quelli dei residenti abbonati e degli autorizzati.

Questi i contenuti principali dell’ordinanza emanata dal vice comandante della polizia municipale di Sorrento, ilm tenente Giuseppe Coppola.

Lungo via del Mare sono istituiti i seguenti divieti, obblighi e limitazioni:
a) limite di velocità di 30 Km/h;
b) all’incrocio con Vico Fuoro, obbligo per i veicoli non autorizzati di proseguire diritto;
c) dall’incrocio con Largo Parsano Vecchio fino all’innesto con via Marina Grande, divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli, dalle ore 00:00 alle 24:00, ad eccezione:
i.stalli appositamente indicati per motocicli e ciclomotori a due ruote, dal civico 9 per una lunghezza lineare di 50 ml a salire;
ii.stalli appositamente indicati per motocicli e ciclomotori a due ruote e tra il civico 26 C fino di fronte all’ingresso dell’ex depuratore. Detti veicoli dovranno sostare in parallelo all’asse stradale;
iii.stalli riservati agli autoveicoli dei residenti in Marina Grande, posti di fronte l’ex depuratore sino al civico 26 D e nello spazio antistante il depuratore, che dovranno, comunque, essere provvisti di abbonamento da esporre in modo ben leggibile;
2. Via Marina Grande litorale n° 2 stalli riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza (taxi). Il primo alle spalle dell’area destinata alle navette pubbliche e il secondo antistante il civico 136).

Dal primo sabato del mese di maggio all’ultima domenica del mese di ottobre di ogni anno, sono, inoltre, istituiti i seguenti divieti, obblighi e limitazioni:
3. Via Del Mare: nel tratto di strada tra l’incrocio con via Fuoro e l’incrocio con via Marina Grande è istituita la zona a traffico limitato, dalle ore 00:00 alle ore 24:00, con divieto di transito e di sosta, ad eccezione dei veicoli:
a) dei residenti nella ZTL individuata dalla apposita segnaletica e degli autorizzati che dovranno munirsi di apposito permesso presso il Comando di Polizia Municipale.
Le autovetture/motocicli/ciclomotori di cui sopra, potranno sostare, previa esposizione in modo ben visibile della tessera di abbonamento o dell’autorizzazione, in tutti gli stalli individuati da apposita segnaletica in via del Mare e in via Marina Grande;
b) diretti a Marina Grande e in via del Mare, per transitare e sostare in posto privato (tale ipotesi dovrà essere provata a mezzo autocertificazione vistata dal Comando di P.M.);
c) dei residenti, non abbonati, di Marina Grande e di via del Mare, che potranno solo transitare ma non sostare e che dovranno, comunque, munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dal Comando P.M.;
d) commerciali per le operazioni di carico e scarico merci, per le attività commerciali ubicate nel borgo di Marina Grande, che potranno essere eseguite dalle ore 07:00 alle ore 10:30 e dalle 14:30 alle 15:30 (Cfr. ord. sind. n° 85/2020);
e) per le operazioni d’alaggio e tiro a secco di imbarcazioni, limitatamente ai giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 06:00 alle ore 10:00;
f) al servizio di persone con impedita capacità motoria muniti dello speciale contrassegno;
g) degli autobus adibiti a servizio pubblico di linea;
h) a servizio di piazza (taxi);
i) delle autovetture da noleggio con conducente e degli autobus max 22 posti escluso conducente che dovranno effettuare il carico e scarico in via del Mare nei pressi dell’ingresso dei depuratori, ad eccezione degli autobus max 22 posti escluso conducente con passeggeri in arrivo e partenza con bagaglio al seguito che potranno transitare per raggiungere le strutture alberghiere ubicate sul litorale;
j) di proprietà dei titolari dei pubblici esercizi ubicati a Marina Grande, limitatamente all’accompagnamento dei clienti ­ a titolo di cortesia e gratuito ­ dai parcheggi al litorale;
k) di soccorso e di polizia;
l) adibiti al trasporto di prodotti del pescato;
m) adibiti esclusivamente al ritiro dei rifiuti solidi urbani e le macchine operatrici addette alla pulizia delle strade;
n) diretti ai parcheggi autorizzati in via eccezionale e temporanea;
o) diretti alle attività commerciali o artigianali esistenti in via del Mare.
4. Via Marina Grande litorale: è istituita la zona a traffico limitato, dalle ore 00:00 alle ore 24:00, con divieto di transito e sosta, ad eccezione dei veicoli:
a) individuati al punto 3a della presente, con le modalità ivi indicate;
b) diretti al litorale di Marina Grande per sostare in posto privato (tale ipotesi dovrà essere provata a mezzo autocertificazione vistata dal Comando di P.M.);
c) dei residenti, non abbonati, di Marina Grande che potranno solo transitare ma non sostare e che dovranno, comunque, munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dal Comando P.M.;
d) commerciali per le operazioni di carico e scarico merci, per le attività commerciali ivi ubicate, che potranno essere eseguite dalle ore 07:00 alle ore 10:30 e dalle ore 14:30 alle 15:30 (Cfr. ord. sind. n° 85/2020);
e) per le operazioni d’alaggio e tiro a secco di imbarcazioni, limitatamente ai giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 06:00 alle ore 10:00;
f) al servizio delle persone diversamente abili, munite dello speciale contrassegno;
g) in servizio pubblico di linea, per effettuare la fermata sul sito appositamente indicato (di fronte il civico 150). Detti veicoli effettueranno la manovra di inversione nell’adiacente slargo compreso tra i civici 148 e 126;
h) in servizio di piazza (taxi), per raggiungere le postazioni individuate al punto 2. della presente ordinanza;
i) autobus max 22 posti escluso il conducente, in arrivo e partenza con bagaglio al seguito, al fine di raggiungere le strutture alberghiere ubicate sul litorale;
j) di proprietà dei titolari dei pubblici esercizi ubicati a Marina Grande, limitatamente all’accompagnamento dei clienti – a titolo di cortesia e gratuito – dai parcheggi al litorale;
k) di soccorso e di polizia;
l) adibiti al trasporto del pescato;
m) adibiti esclusivamente al ritiro dei rifiuti solidi urbani e le macchine operatrici addette alla pulizia delle strade.
Sono compresi nei veicoli di cui ai punti 3a e 3b, anche quelli che pur non essendo intestati ai residenti di Marina Grande e di via del Mare, sono comunque nella loro temporanea materiale disponibilità. Al fine del rilascio del relativo abbonamento e/o autorizzazione, gli aventi diritto dovranno allegare alla domanda autocertificazione dalla quale si evince la disponibilità del veicolo per un periodo non superiore a trenta giorni. L’abbonamento e/o autorizzazione per detti veicoli non potrà avere durata superiore a trenta giorni. Resta fatta salva l’avvenuta annotazione sulla carta di circolazione ai sensi dell’art. 94 c.4 bis del D.P.R. 495/1992.

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