Sul sito dell’Inps le modalità per accedere alle misure di sostegno del Governo

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Con le circolari 44/2020, 45/2020 e 47/2020, l’Inps fornisce agli utenti il quadro dei requisiti necessari e delle modalità di accesso alle misure di sostegno contenute nel Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto Cura Italia).

La circolare 47/2020 prevede l’accesso per le aziende al trattamento ordinario di Cassa integrazione guadagni (CIGO), all’Assegno Ordinario e all’ la Cassa integrazione in deroga, con causale “COVID 19 nazionale”. Per la CIGO e l’assegno ordinario non sarà necessario dimostrare la non imputabilità e la temporaneità dell’evento né comunicare la data di ripresa della normale attività. Per la concessione della CIGO e l’ammissione all’assegno ordinario non sarà richiesta alcuna relazione tecnica e, per l’assegno ordinario, non sarà necessario compilare la scheda causale. La CIGO e l’Assegno ordinario potranno avere durata massima di 9 settimane per periodi che vanno dal 23 febbraio al 31 agosto 2020. I lavoratori per i quali si chiede la prestazione devono essere già dipendenti dell’azienda alla data del 23 febbraio 2020. È possibile il pagamento secondo le usuali modalità: in caso di pagamento diretto della prestazione, non è richiesta alcuna motivazione specifica. Con riferimento ai datori di lavoro del settore privato che non possono accedere agli strumenti ordinari di cassa integrazione, è previsto che le Regioni e le Province autonome possano riconoscere trattamenti di Cassa integrazione salariale in deroga, per il periodo di sospensione del rapporto di lavoro e per la durata massima di nove settimane. Per le aziende plurilocalizzate che non possono accedere agli strumenti ordinari di cassa integrazione e che hanno unità produttive ubicate in cinque o più Regioni, la domanda di cassa integrazione in deroga deve essere autorizzata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La circolare 45/2020, poi, fornisce le istruzioni operative per la richiesta all’Inps del congedo COVID 19, di quindici giorni riconosciuto ai genitori per il periodo di chiusura delle scuole, da parte dei lavoratori dipendenti privati, gli iscritti alla Gestione separata e i lavoratori autonomi. I lavoratori dipendenti del settore pubblico, invece, potranno fruire del congedo presentando domanda direttamente alla propria Amministrazione di appartenenza.
Per coloro che assistono un familiare disabile e per i lavoratori affetti da disabilità, la circolare n. 45/2020 disciplina anche le modalità di incremento delle giornate di permesso retribuito previste dalla legge 104/1992. Infatti, il Decreto aggiunge, alle 3 già normalmente riconosciute dalla legge, ulteriori 12 giornate di permesso retribuito, usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

In alternativa alla richiesta di congedo COVID19, secondo quanto previsto dal Decreto Cura Italia, la circolare 44/2020 contiene indicazioni per il riconoscimento ai genitori del bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting.
Il bonus può essere richiesto dai lavoratori del settore privato, dagli iscritti alla Gestione Separata e dai lavoratori autonomi e può arrivare fino a 600 euro.
Lo stesso beneficio è previsto anche per i lavoratori pubblici impegnati nel settore sanitario pubblico e privato accreditato (medici, infermieri, tecnici di laboratorio e di radiologia medica, operatori sociosanitari) e per il personale addetto alla sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per esigenze connesse all’emergenza epidemiologica, nella misura massima di 1000 euro.
Il bonus potrà essere erogato tramite il Libretto Famiglia.
La domanda per ottenere il bonus potrà essere presentata avvalendosi di una delle seguenti tre modalità:
online, utilizzando l’apposito servizio telematico “Bonus servizi di baby-sitting” disponibile nella sezione “Servizi online” > “Servizi per il cittadino” > “Domanda di prestazioni a sostegno del reddito”. La domanda di Bonus babysitting può essere fatta anche con SPID, CIE, CNS;
tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o numero 06.164.164 (da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);
tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Inoltre la circolare 49 all’articolo 29, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020 prevede una indennità per il mese di marzo 2020 a favore dei lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.
In particolare, la citata disposizione normativa è rivolta ai lavoratori dipendenti con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, data di entrata in vigore del predetto decreto-legge, che non siano titolari di
trattamento pensionistico diretto e che alla data del 17 marzo 2020 non abbiano in essere alcun rapporto di lavoro dipendente.
Per i lavoratori come sopra individuati è prevista la corresponsione di una indennità, per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro. Detta prestazione non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
Fermi restando i requisiti legislativamente individuati, come sopra esposti, si precisa che l’indennità in argomento è rivolta esclusivamente ai lavoratori con qualifica di stagionali, il cui ultimo rapporto di lavoro sia cessato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che detta cessazione sia avvenuta con un datore di lavoro rientrante nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, come individuati nelle tabelle sotto riportate.
Trattandosi, infatti, di una disposizione applicabile esclusivamente ad una specifica categoria di lavoratori, si è reso necessario individuare in via preliminare le attività economiche di interesse e la categoria di lavoratori destinatari della predetta indennità.
A tal fine – tenuto conto che l’Istituto, cui l’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, attribuisce la titolarità della classificazione previdenziale dei datori di lavoro, provvede all’inquadramento aziendale attraverso l’assegnazione di un Codice Statistico Contributivo (CSC) che identifica il settore di riferimento in relazione all’attività effettivamente esercitata dall’azienda – sono stati individuati, in base alla catalogazione ISTAT di cui alla Tabella ATECO 2007, i codici CSC associabili alle attività inerenti ai settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali.

I testi delle circolari sono consultabili sul sito istituzionale dell’Inps, seguendo il percorso Home page>Inps comunica>Atti>Circolari, Messaggi e Normativa

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