Quarantena e Green pass, il nuovo decreto del governo

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Nuove regole per la quarantena ed il Green pass. Il Consiglio dei ministri ha approvato ieri sera il nuovo decreto.

Di seguito le nuove regole:

Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Mario Draghi e del ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria. Il testo prevede nuove misure in merito all’estensione del Super Green Pass (che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione) e le quarantene per i vaccinati.

Super Green Pass: dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso del Green Pass Rafforzato alle seguenti attività:
• alberghi e strutture ricettive
• feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose
• sagre e fiere
• centri congressi
• servizi di ristorazione all’aperto
• impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici
• piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto
• centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto

Inoltre il Green Pass Rafforzato è necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.

Quarantene: Il decreto prevede che la quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo. Fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare – solo qualora sintomatici – un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso. Infine, si prevede che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza sopradescritta consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.

Capienze: Il decreto prevede che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso.

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