Juventus-Napoli, il club azzurro di Sorrento pronto a querelare Lega e bianconeri

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In merito alla nota vicenda della gara di campionato Serie A non disputata fra la Juventus e il Napoli il presidente del Club Napoli Città di Sorrento, associazione regolarmente costituita, commendatore Gaetano Mastellone informa che il Club ha avuto un parere pro veritate dai propri Legali – Studio Associato Claudio e Renato D’Isa/ Stefano Sorrentino con Studio in Roma/Napoli/Sorrento – che si allega al presente Comunicato.

Il Club informa altresì che attenderà la pronuncia del giudizio del Giudice sportivo per poi decidere se attivare, come già evidenziato in un precedente Comunicato del 4/10/2020, un’eventuale azione legale nei confronti della Lega Nazionale Professionisti Serie A e della Juventus F.C.

Di seguito il parere pro veritate in merito alla gara Juventus- Napoli del 4.10.2020

I sottoscritti avvocati Claudio D’Isa, Renato D’Isa e Stefano Sorrentino, ciascuno per le relative competenze, con il presente atto, rilasciano parere pro veritate come richiesto dell’associazione riconosciuta “Club Napoli Città di Sorrento”, con sede legale Piazza Giovanni Battista 12 – 80067 Sorrento (Napoli), in relazione alla imminente pronuncia del giudice sportivo in merito alle conseguenze della mancata presenza in campo della “Società Sportiva Calcio Napoli” che in data 4.10.2020 avrebbe dovuto affrontare la Juventus F.C. all’Allianz Stadium di Torino.

La società di calcio partenopea, come è noto, è stata impossibilitata a raggiungere il capoluogo piemontese a causa del provvedimento dell’Asl Napoli 2, del giorno 2.10.2020, che ordinava l’isolamento fiduciario del c.d. “Gruppo Squadra” e dello staff tecnico, a seguito delle riscontrate positività al virus Covid-19 dei professionisti Elmas e Zielinski, nonchè di un membro dello staff.

In data 3.10.2020, a seguito di richiesta di chiarimenti da parte della società Napoletana, con nota prot. 220234 del 2.10.2020, la competente Azienda Sanitaria Locale, ribadiva l’imposizione dell’obbligo di quarantena per i calciatori e reitereva il conseguente divieto di trasferta.
Di comune orientamento, anche la Regione Campania che in data 3.10.2020, alle ore 18:25, faceva pervenire alla società sportiva la ferma indicazione di non partire.

Tale circostanza, e alla luce degli ordini imposti da ben tre diverse autorità, costringeva, per lo effetto, il presidente del C.d.a. Cav. Aurelio De Laurentis, ad avanzare un opportuno ed eventuale il rinvio della partita alle autorità competenti.

Ciò posto e documentalmente provato, sono doverose alcune osservazioni, preliminari, di carattere giuridico.
La normativa UEFA, recepita dalla normativa federale, stabilisce il principio secondo il quale la squadra avente contagiati all’interno della rosa (o dello staff) ha l’obbligo di disputare il match se è nella possibilità di schierare, comunque, 13 giocatori sani (12 più portiere) con la conseguenza che, in caso contrario, essa perde l’incontro 3-0 a tavolino e viene penalizzata con un punto in meno in classifica.
Tale previsione normativa, in ambito Federale, non trova applicazione quando intervengono “eventuali provvedimenti delle Autorità statali o locali o anche della Figc” ostativi al regolare svolgimento del match, ove per provvedimento delle Autorità si intende “qualsiasi atto autoritativo unilaterale proveniente da un soggetto pubblico e diretto a perseguire dei pubblici interessi, nonché idoneo ad incidere direttamente sulla sfera soggettiva del singolo.”
Ne deriva, secondo una prima interpretazione, che i provvedimenti adottati dall’Asl Napoli 1 e 2, allineata all’interpretazione già dalla Regione Campania, sono da considerarsi formalmente e sostanzialmente, quali atti legittimamente ostativi alla disputa della gara calcistica in oggetto, già secondo la previsione della normativa di riferimento.
Ma ciò che tale parere vuole significare altro dato giuridico di non secondaria importanza, ovvero:
I provvedimenti dell’autorità pubblica, non connessi a comportamenti colposi o dolosi, ben rientrano nell’ambito applicativo dell’esimente della “forza maggiore” la quale, jus receptum, è causa di non punibilità del soggetto agente.
Trattasi di principio generale dell’ordinamento giuridico Italiano afferente a tutte le branche del diritto siano esse penali, civili, o amministrative, in base al quale, incidendo essa sulla volontarietà dell’azione, impedisce che l’agente possa rispondere del mancato adempimento di un suo obbligo per fatti determinati dalla irresistibilità (vis maior cui resisti non potest) del provvedimento amministrativo la cui violazione, avrebbe, nel caso de qua, conseguenze di carattere penale ai sensi degli artt. 650, 452 comma 1 cod.pen.

Ritenuto, quindi, che la sola esistenza del provvedimento dell’Asl integra la fattispecie derogatoria di cui alla prefata norma UEFA, nonché la causa di forza maggiore precedentemente descritta, ciò che si vuole portare all’attenzione è anche l’ambito al quale il giudizio del Magistrato Sportivo può estendersi.
Quest’ultimo, cosi come codificato, si pronuncia in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare su quelle relative a: a) la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati; b) la regolarità dei percorsi o impianti e delle relative attrezzature; c) la regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara; d) i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara; e) ogni altro fatto rilevante per l’ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.
Il giudice dovrà decidere, pertanto, solo sulla legittimità o meno dell’assenza del Napoli all’Allianz stadium, bilanciando la molteplicità degli interessi potenzialmente lesi, e tenuto conto dei provvedimenti emessi dall’Autorità statale/locale che costringevano il “Gruppo squadra” alla quarantena fiduciaria presso il proprio domicilio.
In definitiva, la cognizione del giudice sportivo, incontra il limite del mero accertamento della condotta legittima o illegittima (con dolo o colpa) posta in essere dalla società sportiva, assente in forza ed esclusivamente dell’atto reso dall’ Autorità Pubblica, senza non sottovalutare il comportamento del Calcio Napoli collaborativo assunto e di immediata rappresentazione dei fatti ai soggetti interessati (Federazione e squadra avversaria) con ampio anticipo rispetto alla data prevista per l’incontro di calcio.
Ne deriva che la sua cognizione dovrà estendersi alla sola legittimità del comportamento e non anche al sindacato di merito relativo all’atto stesso e la valenza dello stesso, la cui cognizione, semmai, è demandata alla giurisdizione ordinaria e solo quest’ultima può effettuare una verifica della legalità sostanziale e formale del provvedimento «legalmente dato», che comprende l’esame di efficacia del provvedimento osservato dal suo destinatario.
Solo il Giudice Ordinario, penale e civile, nell’ambito del suo potere lo può disapplicare e renderlo inefficace, mentre solo quello amministrativo lo può anche annullare.
Qual ora la decisione dell’ill.mo Giudicante dovesse travalicare quelli che sono i limiti della sua competenza specifica e si pronunciasse sul merito relativo al provvedimento di natura amministrativa, ovvero sulla possibilità derogatoria del c.d. protocollo, che ha determinato l’evento impeditivo nonché l’impossibilità giuridica in capo al “gruppo squadra” Napoli, di essere presente, emetterà un provvedimento abnorme e contra legem.
L’eventuale penalizzazione comportante la perdita della partita a tavolino, oltre a violare la legge superiore dello Stato (qualora dovesse il Giudice Sportivo esprimersi sul potere autoritativo dell’organo amministrativo), lederebbe anche la dignità sportiva dei tifosi, che, riteniamo sin da ora, possano agire in giudizio nei confronti della Lega Nazionale Professionisti Serie A e della Federazione Italiana Giuoco Calcio, per il ristoro di tutti i danni.
Infine, ulteriore elemento che sottoponiamo all’attenzione è la condotta posta in essere da Lega Serie A ed anche dalla F.C. Juventus, attraverso il ricorso a comunicati pubblici finalizzati alla conferma della partita in programma, letti ed interpretati estesamente, a “costringere” la Società Sportiva Calcio Napoli ed i cittadini privati (poichè i Calciatori sono sempre persone) a violare le norme impositive (artt. 650, c.p.) a tutela della salute pubblica (452 comma 1 cod.pen.) per recarsi a Torino per disputare la gara, integrando l’ipotesi delittuosa di cui all’art. 414 del codice penale.
Tale articolo, infatti, statuisce che “Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell’istigazione.”
Il comportamento è grave, da parte dei soggetti interessati, in quanto in una “propria” interpretazione del regolamento e del c.d. protocollo, delegittimando l’autorità dell’Asl in ordine alle questione di igiene, hanno più volte “invitato” il Calcio Napoli, non solo tra le righe, a dover partecipare alla gara prevista.
La migliore azione da parte della Lega, quale soggetto unico interessato nell’asserita “invasione di campo” (per restare in tema) dell’Autorità Sanitaria Locale, era quella di compulsare quest’ultima, in via formale, chiedere i dovuti chiarimenti alla stessa sul relativo provvedimento e nel caso in cui ritenuto il medesimo, in ogni caso, contra legem (semmai in “abuso di potere” da parte dell’autorità sanitaria-locale), avrebbe dovuto impugnare il provvedimento nelle sedi ordinarie opportune, anche a tutela del Calcio Napoli quale confederato e sottoscrittore dell’accordo, per evitare una eventuale nuova “illegittima intromissione” (a parere della Lega) da parte delle autorità sanitarie competenti territorialmente.
In altri termini, l’interpretazione di un provvedimento sanzionatorio/impeditivo, attività che può essere demandata solo alla Giustizia Odrinaria, non poteva essere effettuata dalla Lega, in via del tutto autonoma, ed al contempo obbligare, per lo effetto, il Calcio Napoli, in ogni caso, a partecipare alla gara di calcio prevista in violazione di un provvedimento amministrativo sanzionatorio sotto profili penali.
Tale interpretazione determinante l’invito a giocare avrebbe potuto far commettere al Calcio Napoli ed ai suoi tesserati l’eventuale reato.

Tale esposto-denuncia potrà essere avanzato anche dal Club Napoli citta di Sorrento, o da qualunque cittadino Italiano, essendo un reato perseguibile d’ufficio, alla Procura della Repubblica compente, affinché l’A.G. persegua penalmente Lega Serie A e Juventus F.C., nella persona dei legali rappresentanti, per il delitto di Istigazione a Delinquere ex art. 414 cod.pen.
Con Ossequi

Claudio D’Isa Renato D’Isa Stefano Sorrentino

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