Più tutele per i consumatori in partenza per le vacanze

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Siamo in periodo di vacanze ed in tanti hanno già organizzato un periodo di villeggiatura. A tale proposito può capitare di incorrere in qualche spiacevole avventura che possa rovinare il relax. Il legislatore recentemente è intervenuto per garantire più tutele per i consumatori. L’Adiconsum Penisola Sorrentina spiega come regolarsi prima della partenza e cosa fare in caso di problemi durante il viaggio.

Il decreto legislativo n. 62/2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2018 riguardante i pacchetti turistici e i sevizi collegati, ha posto in risalto la necessità per il consumatore di avere maggiori informazioni precontrattuali, una migliore assistenza e una più ampia disponibilità di notizie. In particolare, le informazioni di cui ha diritto il consumatore riguardano i dettagli del viaggio e del contratto. Si tratta di obblighi informativi che l’organizzatore e il venditore debbono fornire – attraverso un modulo standard – al consumatore che decide di acquistare un pacchetto turistico.

Al momento della conclusione del contratto di pacchetto turistico o, comunque, appena possibile, l’organizzatore o il venditore, fornisce al viaggiatore una copia o una conferma del contratto su un supporto durevole. Le informazioni dovranno essere fornite in modo chiaro e preciso e, ove fornite per iscritto, dovranno essere leggibili. Inoltre, le informazioni precontrattuali fornite avranno carattere vincolante, formeranno parte integrante del contratto di pacchetto turistico e non potranno essere modificate salvo accordo esplicito delle parti contraenti: in mancanza il viaggiatore avrà diritto di ricevere dall’organizzatore il risarcimento adeguato per qualunque danno che può aver subito in conseguenza di un difetto di conformità in relazione al pacchetto turistico acquistato.

Per quanto concerne la possibilità di modificare il prezzo dopo la conclusione del contratto di viaggio, eventuali aumenti saranno possibili solo se comunicati in maniera chiara e precisa su supporto durevole da parte dell’organizzatore al viaggiatore/consumatore, unitamente alla giustificazione di tale aumento e comunque non oltre 20 giorni prima dell’inizio del viaggio. L’eventuale diritto al risarcimento dei danni si prescrive in due anni, a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza. Sempre a partire dalla data di rientro, si prescriverà in tre anni il diritto al risarcimento dei danni alla persona.

Il d.lgs n.62/2018 menziona, nel dettaglio anche il cosiddetto “Risarcimento del danno da vacanza rovinata” che si configura tutte le volte in cui la vacanza non si svolge come ci si aspettava, perché il viaggio non rispetta le previsioni contrattuali, e dunque è possibile pretendere il risarcimento del danno per i disagi e lo stress subiti. L’art. 47 del Codice del Turismo (D.Lgs. 79/2011) definisce il danno da vacanza rovinata come “un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta”, a patto che l’inadempimento sia “di non scarsa importanza”.

Quindi ci troviamo di fronte ad un danno non patrimoniale che consiste proprio nella perdita di un’occasione di relax. Tale danno è risarcito come conseguenza dell’inadempimento o dell’inesatta esecuzione delle prestazioni oggetto del pacchetto turistico. Si tratta, dunque, di una sorta di danno morale, e va quantificato soggettivamente.

Cosa deve fare il viaggiatore/consumatore in caso di evidente discrepanza tra ciò che è stato acquistato e la vacanza effettivamente goduta? Prima di tutto – una volta tornati dalla “non-vacanza”- conviene predisporre ed inviare tempestivamente il reclamo a mezzo raccomandata entro 10 giorni dal rientro dal viaggio o comunque entro il termine prescrizionale di un anno (per danni diversi a quelli alla persona) e di tre anni per danni alla persona. Se però l’inadempimento attiene il servizio di trasporto, il termine di prescrizione è di 18 o 12 mesi a seconda che si tratti, rispettivamente, di danni alla persona o alle cose.

In caso di mancata risposta alle lamentele o risposta insoddisfacente da parte dell’organizzatore che dovesse ritenere a sua volta di non avere responsabilità, al turista non resta altro che promuovere un giudizio civile. La competenza a decidere le controversie giudiziarie spetta al Giudice di Pace, se la pretesa risarcitoria non supera i 5mila euro, spetta invece al Tribunale se il valore della causa è superiore. Dal punto di vista della competenza territoriale, il foro di competenza è quello di residenza del consumatore.

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