Adiconsum penisola sorrentina con i tifosi contro Dazn e Sky

C’è chi paga 50 euro al mese – da anni abbonato a Sky o Mediaset Premium – unicamente per uno scopo ben preciso: vedere la partita della propria squadra del cuore. Al tifoso non interessano le serie tv, i film in anteprima o i documentari compresi nel salato abbonamento che paga: lo scopo del tifoso è ritagliarsi quelle 2 ore di tempo per godersi in pace la partita della sua squadra del cuore.

Il 18 agosto è ricominciato il campionato di calcio della serie A, ma stavolta l’utente che “paga per vedere”, si è ritrovato con una sorpresa che di piacevole ha ben poco: seduto davanti alla tv in attesa di assistere alla prima partita di campionato, si è reso contro che la stessa non era più compresa nel proprio abbonamento ma poteva essere vista solo se ci si abbonava ad una nuova piattaforma mai sentita fino ad ora ovvero Dazn, la piattaforma tv britannica di proprietà di Perform group. Senza alcuna comunicazione ai propri affezionati abbonati, con sporadiche informazioni fornite da brevi spot televisivi, l’ignaro utente Sky e Mediaset Premium si ritrova oggi a pagare profumatamente un servizio che non è più quello voluto.

È stata una vera e propria doccia fredda per milioni di tifosi rendersi conto che il proprio abbonamento non era più sufficiente a vedere le partite di calcio, ma, cosa ancora più grave, è stato per chi ha “provato” ad abbonarsi – con ulteriore aggravio economico – anche a questa nuovo strumento – Dazn – per vedere in streaming la partita di calcio, riscontrando una marea di disservizi: qualità di visione scadente, immagini sgranate ad intermittenza, pixel al posto dei giocatori, blocco del segnale audio non sincronizzato con il video, problemi di trasmissione nel flusso dati riscontrati anche da chi poteva disporre di una veloce connessione in fibra, il fatto poi di vedere i giocatori così sfuocati ha dato la sensazione di essere tornati indietro di anni con la tecnologia.

La cosa più assurda è scoprire che non si possono conoscere in anticipo le 3 partite che verranno trasmesse su Dazn, bensì solo pochi giorni prima delle partite della domenica. A riguardo la posizione di Sky è apparsa subito anomala perché costringe i tifosi a pagare il pacchetto della serie A allo stesso prezzo della scorsa stagione, fornendo ai propri clienti la visione di un numero inferiore di partite, senza specificare quali gare il tifoso potrà vedere.
Non c’è da restare meravigliati se il sentimento di rabbia, disperazione e delusione ha prevalso sul tifoso-abbonato e moltissimi sono stati quelli che senza pensarci su due volte hanno disdettato il proprio abbonamento a Sky e Mediaset Premium.

Anche la seconda e la terza giornata di campionato hanno poi evidenziato problemi nella fruizione del servizio e confermato il flop della prima giornata. Adiconsum Penisola Sorrentina e Castellammare, ha raccolto decine di segnalazioni di consumatori “arrabbiati” e fermi nel principio di ottenere giustizia. Non è ammissibile che il cliente che paga sia costretto a fare da tester per le nuove piattaforme. Non è possibile obbligare a sottoscrivere due abbonamenti a condizioni economiche svantaggiose, senza avere la facoltà di scegliere un operatore in base al costo o alla qualità del servizio, che sono principi essenziali in un mercato che rispetti la libera concorrenza.

Immediatamente l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, l’Antitrust, si è vista costretta ad aprire due procedimenti – nei confronti di Sky Italia S.r.l. e di Perform Investment Limited e Perform Media Services S.r.l. (Perform è titolare della piattaforma Dazn) – in relazione a “presunte pratiche commerciali scorrette e possibili violazioni dei diritti dei consumatori”.

In pratica è stata avviata un’istruttoria su Sky in quanto la stessa pubblicizza i pacchetti calcio “come se nulla fosse cambiato rispetto all’anno scorso” mentre in realtà dal 18 agosto e nel prossimo triennio alcune partite di calcio sono di esclusiva di Dazn. Inoltre le società del gruppo Perform (anche Dazn), sono oggetto di attenzione sia in relazione all’enfasi data allo spot “quando vuoi, dove vuoi”, che farebbe intendere al consumatore di poter utilizzare il servizio ovunque si trovi, senza fornire adeguata informazione sulle limitazioni tecniche che potrebbero impedirne o renderne difficoltosa la fruizione; sia in relazione agli spot che indicherebbero la possibilità di poter fruire di un “mese gratuito” e della offerta del servizio “senza contratto”, mentre in realtà l’iscrizione per la fruizione gratuita del primo mese comporta l’automatico addebito dell’importo per i mesi successivi, in quanto il consumatore, creando l’account, darebbe inconsapevolmente il proprio consenso all’abbonamento al servizio, dovendosi attivare per esercitare il recesso e quindi evitare gli addebiti automatici.

Tali comportamenti potrebbero integrare distinte pratiche commerciali scorrette in violazione degli artt. 21, 24 e 25 del Codice del Consumo, presentando sia profili ingannatori rispetto alle informazioni comunicate in merito alle caratteristiche tecniche di fruibilità del pacchetto e alle modalità di adesione all’offerta, che profili di aggressività, in quanto – a fronte di un significativo ridimensionamento del pacchetto in relazione al numero delle partite trasmesse e in assenza dell’informativa sulla possibilità di recedere dal contratto senza penali – il fornitore avrebbe indotto i propri clienti a rinnovare l’abbonamento nell’erroneo convincimento che l’offerta non fosse mutata oltre ad esercitare un indebito condizionamento sul tifoso ad aderire a ben 2 abbonamenti con un esborso maggiore in termini di denaro e ad usufruire comunque di un servizio di pessima qualità.

Adiconsum Penisola Sorrentina e Castellammare – tenuto conto dei danni già causati al consumatore con l’obbligo di sottoscrivere il doppio abbonamento per poter vedere l’intero campionato di serie A – , si mobilita per tutelare i diritti dei consumatori in ogni sede, valutando il diritto dell’abbonato a richiedere il risarcimento del danno consistente non solo nell’omesso servizio offerto, ma anche nel danno non patrimoniale conseguito all’impossibilità per il consumatore di poter usufruire dello spettacolo oggetto di abbonamento.

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