In malattia ma gioca a calcio. L’Eav lo licenzia, il giudice lo reintegra

Circum

Si finge malato perché afflitto da cefalea, ma se ne va in giro per supermercati ed a giocare una partita di calcio. Così, viene licenziato in tronco dall’Eav che gli ha contestato la violazione “degli obblighi di correttezza, lealtà e diligenza in forza del rapporto di lavoro”. Nella sostanza è venuto meno il rapporto fiduciario. Ma non è bastato al Tribunale di Napoli per confermare il licenziamento, anzi lo ha reintegrato condannando l’azienda a pagare le spese e un anno di stipendio arretrato.

La vicenda risale all’ottobre scorso e il “lavoratore va risarcito”. Come si dice in questi casi “è questione di cavilli” solo che questa volta il giudice per trovarli è andato a pescare una norma che risale all’epoca fascista. Non che il giudice lo abbia fatto apposta, il tema è che quella norma blinda il contratto – per quello che attiene le sanzioni disciplinari – di tutti i tranvieri. Si tratta del regio decreto 148 del 1931. Dove è contemplata la “simulazione di malattia” come comportamento sleale ma tuttavia non è previsto il licenziamento per chi incorre in questa fattispecie, al massimo può arrivare la sospensione. Insomma, una sentenza dove a perdere è la giustizia sopraffatta dalla legalità formale.

In gergo tecnico “i fatti sono incontestati”, vale a dire che nessuno li nega, nemmeno l’ex licenziato. Lo stesso giudice del lavoro scrive: “Pur ritenendo la condotta del lavoratore contraria al dovere di diligenza e di buona fede, il licenziamento deve essere considerato illegittimo” in virtù del regio decreto. Chi vuole leggerlo con i propri occhi lo può scaricare da internet, si tratta dell’articolo 42. Insomma, il dipendete Eav è stato colto in flagrante ma non può essere licenziato. Una norma che anche l’ultimo Governo ha cercato di riformare però il premier Paolo Gentiloni alla fine si è dovuto scontrare con una corporazione ancora molto forte e la riforma è stata affossata.

L’Eav ha fatto una denuncia circostanziata, frutto di osservazioni attente. I fatti – che risalgono al 27 e 28 ottobre 2017 – sono narrati in maniera chiara. “Il lavoratore aveva comunicato di essere in malattia per il giorno 27 e 28 ottobre 2017. Ciononostante il giorno 27 lasciava l’abitazione per due volte. Alle 15, presumibilmente per andare a fare spese per ritornarvi alle ore 17:35. Dopo pochi minuti, lasciate a casa alcune buste della spesa, si recava in compagnia di altre persone presso un congiunto e ritornava alla sua abitazione alle ore 19”.

E ancora: “Il giorno 28 ottobre 2017 alle 13:30 usciva da casa con un borsone da calcio. Con l’auto guidata da un’altra persona si recava, dapprima, in località Agnano, dove prelevavano altri due uomini suoi coetanei, anche loro con borsoni da calcio e si portava al Centro sportivo Vittorio Papa in via Nazionale a Cardito, dove alle ore 15 partecipava alla partita di calcio della quarta giornata del girone A, del torneo di Prima Categoria della Regione Campania, indossando la maglia numero 10 di una delle squadre impegnate nella competizione sportiva”.

Fatti – giova ricordarlo – incontestati cioè ritenuti veri, oggettivi però non punibili con il licenziamento. Una osservazione della persona in questione che sembra essere stata fatta da un investigatore privato – e probabilmente è così – ma non è bastata per licenziare il dipendente Eav. Nonostante il venire meno del requisito principale in un rapporto di lavoro, vale a dire la fiducia. Mentre a Torre Annunziata un caso identico – dove è stato utilizzato un investigatore privato – il Tribunale ha dato ragione all’Eav confermando il licenziamento. Ora, anche in quel caso è stato tirato in ballo il regio decreto: perché a Torre Annunziata il giudice si è pronunciato in un modo e a Napoli in un altro?

L’Eav naturalmente impugnerà la sentenza ma per il momento la stessa suona davvero come una beffa per chi sta cercando di moralizzare la “cosa pubblica”. Il Tribunale – infatti – oltre a ordinare “il reintegro del ricorrente nel posto di lavoro” condanna Eav “al pagamento del risarcimento del danno subito dal lavoratore commisurato alla retribuzione globale dovuta mensilmente al lavoratore all’epoca del licenziamento” inclusiva di interessi “nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali alla data di risoluzione fino al ripristino del rapporto”.

di Luigi Roano da Il Mattino

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