Il Comune boccia l’apertura di un nuovo albergo a Sorrento

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SORRENTO. Una serie di violazioni della normativa che disciplina l’esercizio delle attività ricettive hanno portato gli uffici comunali a bocciare la pratica per l’apertura di un nuovo albergo nel centro cittadino. Lo scorso 23 gennaio un uomo di Pompei ha presentato una Scia per l’apertura in via Sant’Antonio di un hotel. In base alla comunicazione avrebbe avuto a disposizione 5 camere per un totale di 20 posti letto oltre ad un ambiente da destinare ad hall. “La legge regionale n.15/84 e le successive modificazioni ed integrazioni – precisa invece il dirigente del dipartimento Commercio del Comune, Donato Sarno -, stabilisce che l’azienda ricettiva deve essere dotata di almeno sette camere destinate alla ricettività ed uno o più locali ad uso comune”.

Inoltre, nella stessa ordinanza si precisa “che nella Scia presentata la struttura è classificata 3 stelle ma non è allegato il prontuario di classificazione degli esercizi ricettivi – requisiti previsti e specificati dalla Legge Regionale
n.15/1984 (classificazione alberghiera) e successivo DPCM 21/10/2008; che non è allegata alcuna relazione tecnico-descrittiva sulle dotazioni strutturali e strumentali, sulla tipologia e sulla qualità dei servizi offerti, nonché sulle dotazioni di personale in possesso di idonei requisiti di professionalità e competenza, distinto per mansioni;
che non sono rispettati i requisiti igienico-sanitari di cui alle istruzioni ministeriali G.U. n.190 del 18/07/1975;
che non è stato presentato il Form per la registrazione all’Asl per la somministrazione di alimenti e bevande per gli alloggiati come dichiarato nella Scia prot. 3799/2017; che non è allegato il certificato di destinazione urbanistica”.

Come se ciò non bastasse al Comune risulta che “nella Scia l’immobile a destinarsi per l’attività turistico – ricettiva è
individuato nel catasto fabbricati al foglio 3 part.526 sub 10, mentre sia la concessione edilizia n. 551 del 21/04/2011 che il decreto n.171 del 17/07/2008 fanno riferimento ad un immobile identificato al Foglio 3 part. 526 sub 4 determinando di fatto un incongruenza documentale ai fini dell’istruttoria della pratica”.

Tenendo conto di tutto ciò, quindi, risulta che “allo stato l’attività turistico-ricettiva di cui alla Scia prot.3799/2017 è difforme dalla normativa vigente e comunque non è allo stato conformabile ad essa, per cui sussistono gli estremi per
disporre il divieto immediato di prosecuzione dell’attività predetta e la rimozione di tutti gli eventuali effetti dannosi e realizzati sulla base della stessa Segnalazione certificata di inizio attività”.

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