La Camera ha approvato, con voto segreto (239 sì, 92 no e 69 astenuti), il testo unico che introduce il doppio cognome nell’ordinamento italiano.
In sostanza le novità introdotte dal testo unico, che ora approda a Palazzo Madama consentono la piena libertà nell’attribuire il cognome. Alla nascita il figlio potrà avere il cognome del padre o della madre o i due cognomi, secondo quanto decidono insieme i genitori. Se però non vi è accordo, il figlio avrà il cognome di entrambi in ordine alfabetico. Stessa regola per i figli nati fuori del matrimonio e riconosciuti dai due genitori. Ma in caso di riconoscimento tardivo da parte di un genitore, il cognome si aggiunge solo se vi è il consenso dell’altro genitore e dello stesso minore (se però ha almeno 14 anni).
Il principio della libertà di scelta, con qualche aggiustamento, vale anche per i figli adottati. Il cognome (uno soltanto) da anteporre a quello originario è deciso concordemente dai coniugi, ma se manca l’accordo si segue l’ordine alfabetico. Coloro che hanno due cognomi potranno trasmetterne al figlio soltanto uno, a scelta. Il maggiorenne che ha il solo cognome paterno o materno, con una semplice dichiarazione all’ufficiale di stato civile, può aggiungere il cognome dell’altro genitore. Se però nato fuori del matrimonio, non può prendere il cognome del genitore che non l’ha riconosciuto.
Le nuove norme non saranno immediatamente operative. L’applicazione è infatti subordinata all’entrata in vigore del regolamento (il governo dovrà adottarlo al massimo entro un anno) che deve adeguare l’ordinamento dello stato civile. Nell’attesa del regolamento, sarà però possibile (se entrambi i genitori acconsentono) aggiungere il cognome materno.